1. Tutte le residenze per anziani devono garantire le prestazioni e i livelli delle prestazioni definiti come essenziali nel quadro degli standard per le prestazioni e la qualità.
2. Se in una stessa struttura vengono offerti servizi rivolti a diverse tipologie di utenza, possono essere gestite in comune solamente le aree generali di supporto (centrale termica, lavanderia, cucina, ecc.). Devono essere tenuti distinti gli spazi ad uso delle e degli ospiti, salvo che sia diversamente previsto in modo espresso dalle disposizioni relative al singolo servizio.
3. Le residenze per anziani possono offrire anche le forme di assistenza specifica di cui al capo V, previa autorizzazione dell’ufficio provinciale competente.
4. Eventuali prestazioni e servizi non menzionati nelle presenti disposizioni devono essere espressamente indicati nella carta dei servizi di cui all’articolo 20 e possono essere offerti in conformità con la politica dei prezzi e delle prestazioni delle singole residenze per anziani. Tali ulteriori prestazioni e servizi devono essere comunicati per iscritto all’ufficio provinciale competente. I relativi costi devono essere coperti con le rispettive entrate e non possono essere a carico della retta e della tariffa base.
5. Ulteriori servizi od offerte disciplinati dalla Provincia (ad es. il centro di assistenza diurna, l’accompagnamento e l’assistenza abitativa per anziani) possono essere offerti nel rispetto della relativa normativa provinciale e previa autorizzazione dell’ufficio provinciale competente. I costi di tali servizi od offerte devono essere coperti esclusivamente con le entrate per gli stessi previste, salvo che sia altrimenti disposto dalla relativa normativa specifica.
6. Per il rilevamento, la gestione e la documentazione di tutte le prestazioni offerte e della relativa qualità, dei costi, delle entrate e dei dati essenziali connessi, devono essere utilizzati i sistemi informativi e di sicurezza della qualità, i programmi, i moduli e i modelli validi per tutto il territorio provinciale. La Provincia è autorizzata ad acquisire i dati e le informazioni necessari per l’esercizio del suo potere di indirizzo e controllo.
7. Ogni residenza per anziani opera all’interno dell’intera rete territoriale dell’assistenza agli anziani e ad essa orienta la propria attività.