1. Le presenti disposizioni contengono la disciplina unitaria delle case di riposo e dei centri di degenza della provincia di Bolzano, di seguito denominati “residenze per anziani”. Ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettere b) e x), 8/bis e 11/quater della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, e in conformità a quanto previsto dall’articolo 8, commi 3 e 3/bis, e dall’articolo 15 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, di seguito denominata “legge sulla non autosufficienza”, le presenti disposizioni definiscono in particolare:
a) gli indirizzi e i criteri per l’organizzazione, la gestione e l’accreditamento delle residenze per anziani;
b) le modalità di determinazione delle rette e delle tariffe base;
c) i criteri di accreditamento strutturali e gli standard di personale;
d) i criteri di ammissione nelle residenze per anziani;
e) le modalità di finanziamento delle stesse;
f) il livello e la qualità minima delle prestazioni, al fine di garantire un’offerta di base uniforme.
2. Le presenti disposizioni si applicano, salvo che sia diversamente previsto, a tutte le residenze per anziani in possesso della dichiarazione di idoneità al funzionamento e dell’accreditamento prescritti. Ai fini dell’accreditamento trovano applicazione i criteri di cui all’articolo 9.
3. Alle residenze per anziani gestite come centri di degenza direttamente dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito denominata Azienda Sanitaria, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 1, all’articolo 52, commi 1 e 2, ed all’articolo 49, eccetto il comma 8. Per il ricovero transitorio si applica quanto previsto dall’articolo 48.
4. Per i posti letto ausiliari di cui all’articolo 3, comma 5, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 1; la fatturazione relativa a questi letti si effettua ai sensi dell’articolo 51, comma 11, lettere a) e b).