1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:
a) residenze per anziani: strutture sociosanitarie a carattere residenziale per persone anziane che, per motivi psichici, fisici o sociali, non sono in grado di continuare a vivere nel proprio domicilio oppure necessitano di accompagnamento, assistenza e cura, che non possono essere garantiti in misura adeguata dai familiari, da terzi, dall’assistenza domiciliare, dal servizio infermieristico domiciliare o da altri servizi;
b) persone non autosufficienti: persone con un grado di non autosufficienza accertato ai sensi della legge sulla non autosufficienza, o per le quali il personale specializzato della residenza per anziani (personale infermieristico nonché operatrici e operatori socio-assistenziali) abbia accertato e documentato un fabbisogno di cura;
c) posti letto: posti letto autorizzati dall’ufficio provinciale competente con la dichiarazione di idoneità al funzionamento.