1. I tirocini sono regolati da una convenzione stipulata fra Direzioni, soggetti ospitanti e tirocinanti. La convenzione, in cui è indicato anche il tutor aziendale, ovvero la persona di riferimento responsabile del tirocinio presso il soggetto ospitante, prevede l’elaborazione di un progetto formativo, la valutazione dell’esperienza e l’attestazione delle attività svolte.
2. Le tirocinanti e i tirocinanti sono seguiti dal personale incaricato di supervisionare il tirocinio delle Direzioni e dagli eventuali altri operatori incaricati di monitorare l’esperienza formativa svolta presso i soggetti ospitanti.
3. In considerazione delle finalità formative e orientative dei tirocini, le tirocinanti e i tirocinanti non possono essere adibiti a mansioni meramente produttive, se non per il tempo strettamente necessario ad acquisire una sufficiente conoscenza dell’organizzazione del lavoro; inoltre, non possono svolgere attività di serie o lavori a basso contenuto professionale.
4. Il tirocinio non può essere approvato se finalizzato a sostituire collaboratori o collaboratrici che usufruiscono di un periodo di ferie o malattia, del congedo parentale o che si astengono dal lavoro per sciopero.
5. Chi svolge il tirocinio presso soggetti ospitanti per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, deve sottoporsi a visita medica preventiva presso il medico competente. I costi delle visite mediche sono a carico del soggetto ospitante.
6. Il soggetto ospitante fornisce alle tirocinanti e ai tirocinanti la prevista informazione e formazione in ambito salute e sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche.
7. Al termine del tirocinio le tirocinanti e i tirocinanti ricevono un’attestazione dell’attività svolta durante il tirocinio e descritta nel progetto formativo. Tale attestazione è rilasciata solo se è stato svolto almeno il 70% delle ore di tirocinio previste dal progetto formativo.
8. I singoli tirocini formativi e di orientamento sono attivati periodicamente in base alle richieste pervenute e nel limite delle risorse economiche disponibili.