1. La durata minima dei tirocini è di un mese.
2. La durata massima dei tirocini è di 500 ore. Per consentire il completamento del progetto formativo individuale le Direzioni, su richiesta del soggetto ospitante, possono concedere il rinnovo del tirocinio, per non più di due volte. La durata massima del progetto formativo complessivo non può superare i 24 mesi
3. La durata dei tirocinio è correlata all’entità dello svantaggio della tirocinante o del tirocinante come definito nelle norme vigenti (articolo 2 del regolamento CE del 5 dicembre 2002, n. 2204, e successive modifiche; articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche; articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; articolo 1, quinto comma, lettera e) dell’allegato B all’accordo Stato, Regioni e Province autonome 25 maggio 2017, n. 86.
3. I tirocini possono essere sospesi in caso di maternità, malattia, infortunio sul lavoro o altri eventi di durata superiore a 30 giorni di calendario, previa tempestiva e motivata richiesta da parte della tirocinante o del tirocinante al tutor aziendale e al personale incaricato di supervisionare il tirocinio presso le Direzioni.