1. L'Ufficio amministrativo dell’ambiente esamina la correttezza formale delle domande.
2. La valutazione tecnica degli interventi di cui all’articolo 12, comma 1, della legge è effettuata dall'Ufficio provinciale Gestione rifiuti secondo i criteri di necessità, urgenza, congruità delle spese e disponibilità di bilancio, osservando le seguenti priorità:
a) interventi urgenti per l’adeguamento allo stato dell’arte;
b) interventi urgenti a garanzia del corretto funzionamento dell’impianto;
c) nuova realizzazione o ampliamento di impianti;
d) adeguamento di impianti esistenti a nuove disposizioni di legge;
e) interventi di risanamento o manutenzione straordinaria di impianti esistenti;
f) interventi di ottimizzazione di impianti esistenti.
3. Nel caso di interventi aventi lo stesso grado di priorità, la precedenza è data a quelli con un miglior rapporto costi-benefici in relazione alla gestione dei rifiuti.