In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 2 ottobre 2018, n. 998
Criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti e di interventi per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 (modificata con delibera n. 91 del 19.02.2019, delibera n. 752 vom 06.10.2020, delibera n. 638 del 20.07.2021, delibera n. 194 del 07.03.2023, delibera n. 401 del 16.05.2023 e delibera n. 104 del 27.02.2024)

Allegato A

Criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti e di interventi per la gestione dei rifiuti

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 12, commi 1 e 2, della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, di seguito denominata legge, la concessione di contributi in conto capitale per:

a) la progettazione, realizzazione ed eventuale ristrutturazione di impianti per la gestione di rifiuti, nonché per l’acquisizione, l’approntamento, il risanamento e recupero ambientale delle relative aree di cui all’articolo 3.

b) studi e progetti sovracomunali per la gestione dei rifiuti.

Art. 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi:

a) i comuni e i loro consorzi;

b) le comunità comprensoriali;

c) le aziende speciali;

d) le società di capitali a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 3
Interventi agevolabili

1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge, possono essere concessi contributi per:

a) la progettazione, la realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento, l’adeguamento allo stato dell’arte e la comprovata manutenzione straordinaria di impianti per la gestione di rifiuti;

b) l’acquisto e l’approntamento delle aree necessarie per la gestione dei rifiuti;

c) l’acquisto di macchinari, apparecchiature e di ogni tipo di attrezzatura necessari alla conduzione regolare e all’avanguardia di impianti di gestione dei rifiuti;

d) le bonifiche di cui all’articolo 40 della legge, nonché il risanamento e il recupero ambientale di discariche di rifiuti;

e) l’elaborazione di studi e progetti sovracomunali per la gestione dei rifiuti.

Art. 4
Presentazione della domanda

1. Le domande devono essere presentate all’Ufficio amministrativo dell’ambiente della Provincia autonoma di Bolzano. Devono essere corredate della seguente documentazione:

a) deliberazione dell’ente o della società che presenta la domanda;

b) stima dei costi del progetto esecutivo approvato dalla Conferenza dei servizi in materia ambientale o dall’Ufficio provinciale Gestione rifiuti;

c) dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle autorizzazioni e dei pareri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Se la realizzazione di opere e impianti o gli investimenti in conto capitale avvengono in un arco temporale pluriennale, il beneficiario deve indicare nella domanda anche la data di inizio dei lavori e trasmettere un cronoprogramma delle attività con i relativi costi.

3. Le domande di contributo possono essere presentate fra il 1° gennaio e il 30 settembre.

4. Non sono ammesse domande di contributo per una spesa inferiore a 10.000,00 euro.

Art. 5
Procedura amministrativa e priorità

1. L'Ufficio amministrativo dell’ambiente esamina la correttezza formale delle domande.

2. La valutazione tecnica degli interventi di cui all’articolo 12, comma 1, della legge è effettuata dall'Ufficio provinciale Gestione rifiuti secondo i criteri di necessità, urgenza, congruità delle spese e disponibilità di bilancio, osservando le seguenti priorità:

a) interventi urgenti per l’adeguamento allo stato dell’arte;

b) interventi urgenti a garanzia del corretto funzionamento dell’impianto;

c) nuova realizzazione o ampliamento di impianti;

d) adeguamento di impianti esistenti a nuove disposizioni di legge;

e) interventi di risanamento o manutenzione straordinaria di impianti esistenti;

f) interventi di ottimizzazione di impianti esistenti.

3. Nel caso di interventi aventi lo stesso grado di priorità, la precedenza è data a quelli con un miglior rapporto costi-benefici in relazione alla gestione dei rifiuti.

Art. 6
Misura del contributo

1. Per l’elaborazione di studi e progetti di interesse sovracomunale è concesso un contributo fino al 50 per cento dei costi ammissibili.

2. Per la costruzione e ristrutturazione di impianti di compostaggio di interesse sovracomunale è concesso un contributo fino al 50 per cento dei costi ammissibili. Per il successivo acquisto di macchinari, attrezzature e similari è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi ammissibili.

3. Per la costruzione e ristrutturazione di impianti di fermentazione di interesse sovracomunale è concesso un contributo fino al 90 per cento dei costi ammissibili. Per la manutenzione straordinaria è concesso un contributo fino al 70 per cento dei costi ammissibili. Gli impianti di fermentazione di aziende agricole sono esclusi da questi aiuti. Per il successivo acquisto di macchinari, attrezzature e simili è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi ammissibili.

4. Per la costruzione e la ristrutturazione di centri di riciclaggio è concesso un contributo nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili. L’acquisizione e l’urbanizzazione delle relative aree sono escluse dal contributo, ad eccezione dell’acquisizione in casi straordinari di pubblica necessità previo parere dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima. Il successivo acquisto di macchinari (presse, compattatori e simili) è finanziato tramite contributo se ne è dimostrata l’economicità. Per l'acquisto di contenitori per le carcasse degli animali è concesso un contributo nella misura massima del 90 per cento dei costi ammissibili.

5. Per la realizzazione e ristrutturazione di centri per il recupero di materiali riciclabili, di interesse sovracomunale, è concesso un contributo fino a un massimo del 70 per cento dei costi ammissibili. Per il successivo acquisto di macchinari, attrezzature e simili è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi ammissibili.

6. Per la realizzazione e ristrutturazione di stazioni di trasbordo rifiuti di interesse sovracomunale, automezzi di trasporto rifiuti esclusi, sono concessi contributi fino al 70 dei costi ammissibili. Per il successivo acquisto di macchinari, attrezzature e similari è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi ammissibili.

7. Per la realizzazione e ristrutturazione di termovalorizzatori sono concessi contributi fino al 70 per cento dei costi di costruzione o di manutenzione straordinaria ammissibili. Nel caso in cui vengano bruciati anche altri combustibili quali trucioli, gas metano, ecc., il contributo è ridotto in proporzione alla quota di energia prodotta tramite questi ultimi in rapporto alla capacità termica complessiva dell’impianto. Se l’incenerimento di rifiuti produce meno del 30 per cento della capacità termica complessiva, sono ritenuti ammissibili quali costi di costruzione solo i costi sostenuti per ulteriori sistemi di depurazione dei fumi al camino, eventualmente necessari per la combustione dei rifiuti. I contributi per i termovalorizzatori non sono cumulabili con finanziamenti concessi dal settore energia.

8. Per la realizzazione e ristrutturazione di impianti di trattamento dei fanghi di depurazione disidratati meccanicamente è concesso un contributo fino al 90 per cento dei costi ammissibili. Per il successivo acquisto di macchinari, attrezzature e simili è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi ammissibili.

9. Per la realizzazione e ristrutturazione di discariche di rifiuti, nonché per interventi di captazione dei gas, è concesso un contributo fino al 70 per cento dei costi ammissibili. Tutti i costi per una eventuale copertura temporanea della discarica durante il suo periodo di attività non sono finanziati. Per il recupero ambientale dopo la chiusura della discarica è concesso un contributo pari all’80 per cento dei costi ammissibili.

10. Per il risanamento di siti contaminati è ammesso un finanziamento fino al 30 per cento dei costi ritenuti ammissibili nei soli casi di contaminazione particolarmente grave nei quali la bonifica sia fattibile esclusivamente con tecnologie innovative. Per il risanamento di vecchie discariche è concesso un contributo del 50 per cento dei costi ritenuti ammissibili.

Art. 7
Eccezione

1. In casi particolari, sulla base di un parere conforme dell’Ufficio provinciale Gestione rifiuti è ammessa la deroga ai limiti dei contributi di cui all’articolo 6.

2. In caso di presentazione di varianti di progetto o di progetti integrativi il contributo è concesso nella percentuale applicata al progetto originario.

Art. 8
Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui ai presenti criteri, esclusi quelli di cui al comma 7 dell’articolo 6, sono cumulabili con quelli concessi dallo Stato o con altre sovvenzioni provinciali nella misura massima di cui all’articolo 6. Nel caso di finanziamenti aggiuntivi attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o attraverso programmi di finanziamento e di ricerca statali ed europei, il cumulo è consentito fino alla misura massima del 90 per cento dei costi ammissibili.

Art. 9
Obblighi

1. L’assegnazione del contributo obbliga il beneficiario a rispettarne la destinazione d’uso e a non alienare né concedere in affitto o locazione i beni, nonché a non trasferirne la disponibilità tramite concessione di diritti reali.

2. È possibile derogare alle disposizioni di cui al comma 1 a condizione che l’Ufficio provinciale Gestione rifiuti dia il proprio consenso e che il contributo venga restituito in proporzione al valore residuo. I macchinari e le attrezzature di età superiore ai 15 anni sono considerati beni privi di valore residuo e possono pertanto essere smaltiti o recuperati liberamente.

Art. 10
Termini per la rendicontazione

1. Le spese devono essere rendicontate dal beneficiario entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione del contributo o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine, in mancanza della rendicontazione per colpa riconducibile al beneficiario, il contributo è revocato. Per gravi e motivate ragioni può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno; trascorso inutilmente anche tale termine, il contributo è revocato automaticamente.

2. In caso di opere e impianti o investimenti in conto capitale la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo alle singole attività previste nel cronoprogramma di cui all’articolo 4, comma 2. Per la rendicontazione si applica quanto previsto al comma 1, fatta salva la facoltà del beneficiario di proporre, a seguito della revoca del contributo, istanza di concessione di un nuovo contributo, al fine di completare l’opera o l’investimento.

Art. 11
Liquidazione

1. La liquidazione avviene previa presentazione della documentazione attestante le spese sostenute. I documenti di spesa devono riportare gli estremi dell’intervento agevolato.

2. Le spese rendicontate sono liquidate nella stessa percentuale del contributo concesso.

3. All’ultima richiesta di liquidazione delle spese sostenute deve essere allegato il certificato di collaudo dei lavori o, quando questo non sia richiesto, il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore/dalla direttrice lavori.

4. La data di esecuzione del collaudo da parte del tecnico incaricato va preventivamente comunicata all'Ufficio provinciale Gestione rifiuti, allo scopo di coordinare la procedura di collaudo e autorizzazione ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23.

Art. 12
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono effettuati controlli a campione su almeno il sei per cento degli interventi agevolati.

2. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi per i quali l’ufficio provinciale competente ritiene sussistano dubbi.

Art. 12/bis
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, la misura del contributo è ridotta oppure le domande di contributo sono rigettate d’ufficio.

Art. 13
Validità

1. I presenti criteri si applicano a tutte le domande presentate dopo la data di approvazione dei medesimi nonché alle domande già presentate, ma non ancora approvate a tale data.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction Delibera 9 gennaio 2018, n. 1
ActionAction Delibera 30 gennaio 2018, n. 79
ActionAction Delibera 30 gennaio 2018, n. 89
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 100
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 114
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 122
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 125
ActionAction Delibera 16 febbraio 2018, n. 143
ActionAction Delibera 27 febbraio 2018, n. 169
ActionAction Delibera 6 marzo 2018, n. 186
ActionAction Delibera 13 marzo 2018, n. 223
ActionAction Delibera 20 marzo 2018, n. 240
ActionAction Delibera 20 marzo 2018, n. 257
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 320
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 321
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 331
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 332
ActionAction Delibera 17 aprile 2018, n. 350
ActionAction Delibera 17 aprile 2018, n. 357
ActionAction Delibera 24 aprile 2018, n. 375
ActionAction Delibera 8 maggio 2018, n. 397
ActionAction Delibera 8 maggio 2018, n. 415
ActionAction Delibera 15 maggio 2018, n. 431
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 477
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 497
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 499
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 505
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 506
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 508
ActionAction Delibera 5 giugno 2018, n. 529
ActionAction Delibera 5 giugno 2018, n. 531
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 552
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 555
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 566
ActionAction Delibera 19 giugno 2018, n. 579
ActionAction Delibera 19 giugno 2018, n. 601
ActionAction Delibera 26 giugno 2018, n. 630
ActionAction Delibera 3 luglio 2018, n. 657
ActionAction Delibera 3 luglio 2018, n. 658
ActionAction Delibera 10 luglio 2018, n. 673
ActionAction Delibera 17 luglio 2018, n. 703
ActionAction Delibera 17 luglio 2018, n. 704
ActionAction Delibera 24 luglio 2018, n. 733
ActionAction Delibera 31 luglio 2018, n. 757
ActionAction Delibera 7 agosto 2018, n. 798
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 833
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 839
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 840
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 853
ActionAction Delibera 4 settembre 2018, n. 876
ActionAction Delibera 4 settembre 2018, n. 883
ActionAction Delibera 11 settembre 2018, n. 902
ActionAction Delibera 11 settembre 2018, n. 905
ActionAction Delibera 18 settembre 2018, n. 949
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 957
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 961
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 964
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 965
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 968
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 978
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 998
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 1005
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1015
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1027
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1031
ActionAction Delibera 16 ottobre 2018, n. 1051
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1099
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1102
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1104
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1108
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1109
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1120
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1121
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1150
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1156
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1158
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1161
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1165
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1199
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1202
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1209
ActionAction Delibera 27 novembre 2018, n. 1235
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1284
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1286
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1324
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1346
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1347
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1350
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1363
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1384
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1385
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1401
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1404
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1405
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1415
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1418
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1419
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1446
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1466
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1470
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1472
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1285
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico