1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge, possono essere concessi contributi per:
a) la progettazione, la realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento, l’adeguamento allo stato dell’arte e la comprovata manutenzione straordinaria di impianti per la gestione di rifiuti;
b) l’acquisto e l’approntamento delle aree necessarie per la gestione dei rifiuti;
c) l’acquisto di macchinari, apparecchiature e di ogni tipo di attrezzatura necessari alla conduzione regolare e all’avanguardia di impianti di gestione dei rifiuti;
d) le bonifiche di cui all’articolo 40 della legge, nonché il risanamento e il recupero ambientale di discariche di rifiuti;
e) l’elaborazione di studi e progetti sovracomunali per la gestione dei rifiuti.