In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

p) Decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2018, n. 231)
Regolamento di esecuzione relativo all’autonomia e alla partecipazione nelle scuole professionali

Visualizza documento intero

Articolo 11
Segretezza e sistema di voto

1. Le elezioni sono segrete e personali.

2. Tutti i docenti che dispongano dell‘elettorato attivo eleggono tra i candidati e le candidate i loro rappresentanti nel consiglio di istituto.

3. Tutti i genitori che dispongano dell‘elettorato attivo eleggono tra i candidati e le candidate i loro rappresentanti nel consiglio di istituto.

4. Tutte le alunne e tutti gli alunni che dispongano dell‘elettorato attivo eleggono tra i candidati e le candidate i loro rappresentanti nel consiglio di istituto.

Articolo 12
Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo per le elezioni dei rappresentanti dei o delle docenti spetta ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ai docenti assunti a tempo determinato in servizio presso la scuola il giorno delle elezioni. L'elettorato passivo per le elezioni dei rappresentanti dei o delle docenti spetta ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la scuola.

2. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta ai genitori oppure agli esercenti la responsabilità genitoriale, il cui figlio risulti iscritto alla scuola.

3. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti delle alunne e degli alunni spetta alle alunne e agli alunni iscritti nella scuola.

4. I requisiti per l'elettorato attivo devono sussistere il giorno delle lezioni ed i requisiti per l'elettorato passivo il giorno di scadenza per la presentazione delle candidature.

Articolo 13
Compiti del o della dirigente nell’elezione degli organi collegiali

1. Il o la dirigente provvede

a) all’indizione e alla pubblicazione delle elezioni;

b) all’istituzione dei e delle commissioni elettorali;

c) alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi elettorali;

d) alla verifica dei requisiti per le candidature;

e) alla predisposizione delle schede elettorali, dei verbali e del materiale necessario per le elezioni;

f) allo svolgimento delle elezioni;

g) alla nomina degli eletti e delle elette e alla prima convocazione;

h) alla sostituzione di componenti venuti a cessare e allo svolgimento di elezioni suppletive.

Articolo 14
Indizione delle elezioni

1. Le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali hanno luogo entro il mese di settembre dell'anno di relativa scadenza. Le elezioni vengono indette dal o dalla dirigente con proprio decreto, nel quale determina le modalità e i termini per la formazione degli elenchi elettorali, per la presentazione delle candidature, per le votazioni, per lo svolgimento dello scrutinio nonché per tutte le altre operazioni elettorali; il o la dirigente cura lo svolgimento delle elezioni.

Articolo 15
Formazione degli elenchi elettorali

1. Gli elenchi elettorali vengono redatti divisi per categorie elettorali e depositati nella segreteria della scuola, ove chiunque abbia un interesse legittimo può prenderne visione.

2. Il o la dirigente provvede alle necessarie correzioni, integrazioni ed aggiornamenti degli elenchi fino al giorno delle elezioni.

Articolo 16
Presentazione delle candidature

1. Le candidature sono presentate nella segreteria della scuola sino alla scadenza del termine indicato nel decreto di indizione delle elezioni attraverso la dichiarazione scritta di colui che si candida di accettare un’eventuale elezione. Il o la dirigente verifica la sussistenza dei presupposti per l’elettorato passivo e provvede alle necessarie correzioni.

2. Immediatamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature i nominativi delle candidate e dei candidati sono pubblicati divisi per categorie elettorali mediante affissione all'albo della scuola.

3. La segreteria della scuola trascrive i nomi delle candidate e dei candidati divisi per categorie elettorali e nell’ordine della loro presentazione su un manifesto elettorale. I manifesti elettorali vanno esposti il giorno delle elezioni in ogni seggio elettorale.

Articolo 17
Seggi e commissioni elettoral
i

Il o la dirigente istituisce almeno un seggio elettorale e nomina per ogni seggio elettorale tra gli elettori una o un presidente e due scrutatrici o scrutatori.

2. I componenti della commissione elettorale prendono tutte le decisioni a maggioranza semplice. Non sono consentite le astensioni di voto.

3. I componenti della commissione elettorale non posseggono il diritto di elettorato passivo.

4. Su tutte le operazioni di voto è redatto un verbale, che è sottoscritto su ogni pagina dai componenti della commissione elettorale e che è inoltrato immediatamente dopo la chiusura delle votazioni alla segreteria della scuola. Dal verbale della commissione elettorale devono risultare i seguenti dati:.

a) il numero degli elettori distinti per categoria elettorale;

b) il numero dei votanti distinti per categoria elettorale;

c) il numero delle schede bianche, nulle e valide distinti per categoria elettorale;

d) la corrispondenza del numero dei votanti con il numero delle schede consegnate;

e) il numero dei voti di preferenza per ogni singola candidata o singolo candidato.

Articolo 18
Votazione e spoglio dei voti

1. Gli elettori votano presso la commissione elettorale nei cui elenchi sono compresi.

2. Gli elettori devono esibire un documento di riconoscimento nei casi in cui non siano conosciuti da alcun componente della commissione elettorale e pongono la loro firma sull’elenco elettorale accanto al loro nome..

3. Il locale elettorale deve essere arredato in modo da assicurare l'espressione personale e segreta del voto.

4. Ciascun elettore può esprimere un voto preferenziale qualora la sua categoria nell'organo collegiale sia rappresentata da uno o due componenti; se i rappresentanti della sua categoria sono più di due, può esprimere fino a due voti preferenziali.

5. Il voto viene espresso con l'indicazione del cognome (e se necessario del nome) o del numero d'ordine della candidata o del candidato.

6. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

7. La sceda è nulla, qualora la volontà dell'elettore non sia desumibile oppure se identifica l’elettrice o l’elettore.

8. Tutto il materiale elettorale e i verbali vanno consegnati immediatamente dalla o dal presidente della commissione elettorale al o alla dirigente e depositati presso la scuola per la durata in carica degli organi collegiali eletti.

Articolo 19
(Modalità di voto alternativa) Elezioni nell’ambito di un’assemblea del collegio dei docenti, di una riunione delle alunne o degli alunni o di una riunione del comitato dei genitori.

1. Il personale docente elegge le proprie rappresentanze nel consiglio di istituto tra i propri componenti nell’ambito di una seduta del collegio dei docenti. Il o la dirigente nomina per l’esecuzione di tale punto dell’ordine del giorno un o una presidente e lascia la sala della riunione fino al termine delle elezioni.

2. Le alunne e gli alunni eleggono nell’ambito di una seduta del comitato delle alunne e degli alunni le proprie o i propri rappresentanti nel consiglio di istituto. Il o la presidente del comitato delle alunne e degli alunni nomina un o una presidente dell’ufficio elettorale e due scrutatrici o scrutatori.

3. I genitori ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale eleggono nell’ambito di una riunione del comitato dei genitori le proprie rappresentanti ed i propri rappresentanti nel consiglio di istituto. Il o la presidente del comitato dei genitori nomina un o una presidente dell’ufficio elettorale e due scrutatrici o scrutatori

Articolo 19
(Modalità di voto alternativa) Elezioni della rappresentanza dei genitori tramite voto per corrispondenza

1. Per la determinazione dei e delle rappresentanti dei genitori da eleggersi nel consiglio di istituto trova applicazione il sistema di elezioni diretto tramite voto per corrispondenza. A tal scopo la scuola invia ai genitori (padre e madre od esercente la responsabilità genitoriale) una busta che contenga il certificato elettorale, la lista dei candidati, la scheda elettorale, una busta grande ed una busta piccola nonché le seguenti indicazioni:

a) Ogni genitore compila la scheda elettorale personalmente e la sigilla nella busta piccola. Affinché sia garantita la segretezza del voto la scheda elettorale e la busta piccola non devono contenere segni di riconoscimento.

b) Successivamente il certificato elettorale sottoscritto e la busta piccola contenente la scheda elettorale sono chiuse nella busta grande.

c) La busta grande deve essere inviata via posta alla scuola entro il termine di presentazione previsto o consegnata direttamente presso la scuola.

2. Il o la dirigente è responsabile della custodia delle buste pervenute e le mette ancora chiuse a disposizione della commissione elettorale. La commissione elettorale dapprima apre solo le buste grandi e annota sull’elenco elettorale, chi ha votato; le buste piccole con la scheda elettorale restano sigillate e sono raccolte in un’urna.

3. Scaduto il termine per la presentazione le buste piccole con la scheda elettorale sono aperte e ne viene fatto lo spoglio. La segretezza del voto è garantita dal fatto che le buste piccole ancora chiuse e contenenti la scheda elettorale siano separate dal restante materiale necessario per le elezioni e restino chiuse fino allo spirare del termine di presentazione.

Articolo 20
Assegnazione dei seggi

1. Il o la dirigente assegna i seggi e proclama i risultati delle elezioni. Si intendono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti. Qualora più persone abbiano conseguito lo stesso numero di voti, risultano eletti i candidati di maggiore età.

2. Ulteriori eventuali disposizioni per l’assegnazione dei posti.

Articolo 21
Nomina e prima convocazione

1. Il o la dirigente nomina con decreto le persone elette quali componenti dei diversi organi collegiali e convoca la seduta costituente dei rispettivi organi collegiali entro xx giorni dopo le elezioni. Il decreto di nomina è pubblicato mediante affissione all’albo della scuola.

Articolo 22
Sostituzione dei componenti cessati degli organi collegiali

1. Per la sostituzione dei componenti eletti degli organi collegiali venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina dei primi non eletti. Qualora un seggio resti definitivamente vacante, si procede ad elezioni suppletive.

Articolo 23
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

1)
Pubblicato nel B.U.6 settembre 2018, n. 36.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActiona) Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3
ActionActionb) Legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionc) Legge provinciale10 agosto 1977, n. 29
ActionActiond) Legge provinciale 15 luglio 1981, n. 20
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
ActionActiong) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63
ActionActionj) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1996, n. 45
ActionActionk) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2006, n. 38 —
ActionActionm) Legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2013, n. 25
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2018, n. 22
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2018, n. 23
ActionActionParte integrante del proprio
ActionActionORGANI COLLEGIALI
ActionActionINCLUSIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI NONCHÉ DELLE FAMIGLIE NELL’ELABORAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA PROFESSIONALE
ActionActionMODALITÀ DI VOTO
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
ActionActionC Corsi di diploma nel settore sociale
ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActionE Provvidenze per la formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico