In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

p) Decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2018, n. 231)
Regolamento di esecuzione relativo all’autonomia e alla partecipazione nelle scuole professionali

1)
Pubblicato nel B.U.6 settembre 2018, n. 36.

Allegato A
Parte integrante del proprio decreto del 16 agosto 2018, n. 22

 

SCHEMA DI STATUTO

Le parti di testo in grigio devono essere adattate in base alle esigenze della singola scuola professionale.

Le parti di testo in giallo sono riprese dal decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2018, n. 22 (Regolamento di esecuzione relativo all’autonomia e alla partecipazione nelle scuole professionali)

 

Art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 22/2018
Autonomia statutaria

1. Alle scuole professionali è riconosciuta l’autonomia statutaria quale manifestazione del potere di regolamentare la propria organizzazione e il proprio funzionamento. In tal senso, le scuole professionali disciplinano, nel rispetto delle disposizioni generali di cui al presente regolamento, con proprio statuto l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi scolastici, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Inoltre, lo statuto definisce, per i percorsi di apprendistato, le forme e le modalità di partecipazione dei formatori e delle formatrici. Lo statuto si orienta allo statuto tipo (allegato A) messo a disposizione alle scuole.

1. TITOLO
ORGANI COLLEGIALI

Art. 17 del Decreto del Presidente della Provincia n. 22/2018
Consiglio di istituto

1. Il consiglio di istituto ha compiti di indirizzo generale dell'attività della scuola professionale. In particolare:

a) redige, approva e modifica lo statuto, comprese le modalità di elezione nonché la sostituzione dei propri componenti, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

b) approva il piano triennale dell'offerta formativa;

c) approva il budget economico e il budget degli investimenti;

d) approva il bilancio di esercizio;

e) delibera il regolamento di istituto;

f) approva direttive per la stipula di contratti e convenzioni con soggetti esterni;

g) esercita tutte le ulteriori funzioni riconosciute da disposizioni provinciali.

2. Il consiglio di istituto rimane in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 15 ottobre successivo alla sua scadenza.

3. La composizione del consiglio di istituto è fissata dallo statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il o la dirigente è membro di diritto;

b) il numero delle rappresentanze elette dagli alunni e dalle alunne nonché dai genitori corrisponde al numero delle rappresentanze elette dal personale docente;

c) una o un rappresentante della segreteria della scuola professionale è membro di diritto;

d) il consiglio può essere integrato da ulteriori persone che non hanno diritto di voto;

e) il consiglio è composto da almeno otto membri.

4. Il consiglio di istituto è presieduto da un componente, eletto nel suo seno; in caso di parità di voto prevale il voto del o della presidente.

5. Gli alunni e le alunne minorenni che fanno parte del consiglio di istituto non hanno diritto di voto per quanto riguarda il budget economico, il budget degli investimenti e il bilancio di esercizio nonché l’utilizzo delle risorse finanziarie.

Articolo 1
Il consiglio di istituto

1. Il consiglio di istituto consta di quattordici componenti, e precisamente del o della dirigente e della segretaria o del segretario della scuola professionale, di sei rappresentanti del personale docente, di tre rappresentanti dei genitori e di tre rappresentanti delle alunne o degli alunni.

2. Il consiglio di istituto viene integrato dai seguenti ulteriori componenti senza diritto di voto:

[a) …]

[b) …]

3. Possono essere invitati a prendere parte con funzione consultiva alle sedute del consiglio di istituto anche esperti che esercitino compiti sociali, psicopedagogici e sanitari e quali consulenti nell’ambito delle scuole professionali.

Articolo 2
Il consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione si compone del o della dirigente, del relativo sostituto o della relativa sostituta e di tre persone scelte annualmente all’interno del collegio dei docenti.

2. Il consiglio di direzione decide

a) […],

b) […].

3. Inoltre il consiglio di direzione consiglia il o la dirigente e funge da tramite tra quest’ultimo o quest’ultima ed il corpo insegnanti, contribuendo in tal modo ad un clima di lavoro favorevole nella scuola. In particolar modo prima del nuovo acquisto di arredamenti e modifiche architettoniche deve essere sentito il consiglio direttivo.

Art. 19 del Decreto del Presidente della Provincia n. 22/2018
Collegio dei docenti

2. Il collegio dei docenti è composto da tutto il personale docente della scuola e dal o dalla dirigente, che lo presiede; il suo voto prevale in caso di parità. Lo statuto definisce quali ulteriori soggetti della scuola, aventi compiti educativi e didattico-pedagogici nell’ambito dell’insegnamento, fanno parte del collegio dei docenti e ne disciplina il diritto di voto.

Articolo 3
Collegio dei docenti

1. [Lo statuto definisce quali ulteriori soggetti della scuola, aventi compiti educativi e didattico-pedagogici nell’ambito dell’insegnamento, facciano parte del collegio dei docenti e ne disciplina il diritto di voto.]

Art. 20 del Decreto del Presidente della Provincia n. 22/2018
Consiglio di classe

3. Lo statuto può prevedere, nell’ambito della valutazione degli alunni e delle alunne, la partecipazione di ulteriori soggetti con funzioni didattico- pedagogiche senza diritto di voto.

4. Per ulteriori attività non connesse alla valutazione degli alunni e delle alunne lo statuto definisce la composizione del consiglio di classe e il diritto di voto dei componenti. Di norma, per le ulteriori attività, il consiglio di classe comprende anche la rappresentanza delle alunne e degli alunni nonché dei genitori.

Articolo 4
Consiglio di classe

1. [Lo statuto può prevedere, nell’ambito della valutazione degli alunni e delle alunne, la partecipazione di ulteriori soggetti con funzioni didattico- pedagogiche senza diritto di voto.]

2. Per ulteriori attività che non siano relative alla valutazione delle alunne e degli alunni, il consiglio di classe si compone oltre che dei docenti delle singole classi anche di due rappresentanze elette dei genitori nonché di due rappresentanze elette delle alunne e degli alunni. Le rappresentanze dei genitori nonché le rappresentanze delle alunne e degli alunni restano in carica per tre anni scolastici.

3. Per la pianificazione ed elaborazione di progetti particolari per la classe [e nei casi previsti dallo statuto] sono invitati alla seduta del consiglio di classe tutte le alunne e alunni nonché tutti i genitori.

Art. 21 del Decreto del Presidente della Provincia n. 22/2018 Ulteriori disposizioni sugli organi collegiali

1. Lo statuto può prevedere l’istituzione di ulteriori organi collegiali nonché stabilire una composizione degli organi collegiali distinta per ambiti dell'insegnamento, settori professionali o indirizzi e per aree tematiche definite.

2. Lo statuto stabilisce forme e modalità per il sostegno e la formazione delle rappresentanze delle alunne e degli alunni nonché dei genitori, al fine di garantire l’esercizio del loro incarico istituzionale.

Articolo 5
Istituzione, composizione, funzionamento e compiti di ulteriori organi collegiali

1. Presso la scuola professionale è istituito un comitato degli alunni e delle alunne ed un comitato dei genitori. Il comitato delle alunne e degli alunni si compone delle rappresentanze degli alunni e delle alunne che sono state elette nei consigli di classe. Il comitato dei genitori si compone di rappresentanze dei genitori che sono state elette nei consigli di classe.

2. […]

Art. 15 del Decreto del Presidente della Provincia n. 22/2018 Partecipazione di alunni, alunne e famiglie

1. Le scuole professionali, nell’ambito della loro autonomia statutaria, prevedono forme obbligatorie di coinvolgimento di alunni e alunne e famiglie nella realizzazione delle attività scolastiche, affinché vengano garantiti il loro diritto di riunione e rappresentanza e idonee forme di informazione e comunicazione.

2. TITOLO
INCLUSIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI NONCHÉ DELLE FAMIGLIE NELL’ELABORAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA PROFESSIONALE

Articolo 6
Definizione delle tipologie e modalità per il sostegno e la formazione delle rappresentanze dei genitori nonché delle alunne e degli alunni

1. Il comitato degli alunni ed il comitato dei genitori elaborano il programma per l'aggiornamento dei propri componenti e propongono le relative proposte, che sono deliberate e finanziate dal consiglio di istituto.

Articolo 7
Diritto di riunirsi in assemblea e diritto di rappresentanza dei genitori nonché delle alunne e degli alunni

1. Alle alunne ed agli alunni nonché ai genitori delle alunne e degli alunni spetta il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità stabilite dal consiglio di istituto.

2. Le assemblee delle alunne e degli alunni favoriscono la discussione di problemi interni alla classe o all'istituto e offrono l’occasione di un confronto democratico su questioni riguardanti la scuola e la società in funzione di una più ampia formazione culturale e civile delle alunne e degli alunni.

3. Le assemblee delle alunne e degli alunni nonché dei genitori possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero delle alunne e degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea delle alunne e degli alunni può articolarsi in assemblea di classi parallele, di sede o di sezione staccata.

4. Alle assemblee di istituto delle alunne e degli alunni possono essere destinate complessivamente xx ore di lezione nel corso di un anno scolastico. Alle assemblee di classe possono essere destinate complessivamente yy ore di lezione nel corso di un anno scolastico. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza il consiglio di istituto può autorizzare ulteriori assemblee delle alunne e degli alunni durante l'anno scolastico. Altre assemblee possono svolgersi al di fuori dell'orario delle lezioni, previa disponibilità dei locali.

5. All'assemblea delle alunne e degli alunni di classe o di istituto possono assistere, oltre al o alla dirigente oppure un suo delegato o una sua delegata, i docenti della classe o dell'istituto.

Articolo 8
Modalità di informazione delle alunne e degli alunni nonché delle famiglie e forme di comunicazione con le alunne e gli alunni nonché con le famiglie

1. La comunicazione con le alunne e gli alunni nonché con le famiglie avviene di regola digitalmente. Le informazioni vengono messe a disposizione delle alunne e degli alunni nonché delle famiglie attraverso il registro digitale di classe, con comunicazioni scritte del o della dirigente oppure dei singoli o delle singole docenti, ove possibile, digitalmente.

Articolo 9
Coinvolgimento delle alunne e degli alunni nella partecipazione alle attività della scuola professionale

1. Il comitato delle alunne e degli alunni formula proposte in merito alla programmazione ed organizzazione dell'attività della scuola, che vengono sottoposte all'organo competente della scuola. Tale comitato ha facoltà di esprimersi in merito a tutte le questioni iscritte all'ordine del giorno delle sedute del consiglio di istituto.

Articolo 10
Coinvolgimento die genitori nell’elaborazione delle attività della scuola professionale

Il comitato dei genitori formula proposte in merito alla pianificazione ed organizzazione dell'attività della scuola, che vengono sottoposte all'organo competente della scuola. Il comitato ha facoltà di esprimersi in merito a tutte le questioni iscritte all'ordine del giorno delle sedute del consiglio di istituto.

3. TITOLO
MODALITÀ DI VOTO

Articolo 11
Segretezza e sistema di voto

1. Le elezioni sono segrete e personali.

2. Tutti i docenti che dispongano dell‘elettorato attivo eleggono tra i candidati e le candidate i loro rappresentanti nel consiglio di istituto.

3. Tutti i genitori che dispongano dell‘elettorato attivo eleggono tra i candidati e le candidate i loro rappresentanti nel consiglio di istituto.

4. Tutte le alunne e tutti gli alunni che dispongano dell‘elettorato attivo eleggono tra i candidati e le candidate i loro rappresentanti nel consiglio di istituto.

Articolo 12
Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo per le elezioni dei rappresentanti dei o delle docenti spetta ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ai docenti assunti a tempo determinato in servizio presso la scuola il giorno delle elezioni. L'elettorato passivo per le elezioni dei rappresentanti dei o delle docenti spetta ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la scuola.

2. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta ai genitori oppure agli esercenti la responsabilità genitoriale, il cui figlio risulti iscritto alla scuola.

3. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti delle alunne e degli alunni spetta alle alunne e agli alunni iscritti nella scuola.

4. I requisiti per l'elettorato attivo devono sussistere il giorno delle lezioni ed i requisiti per l'elettorato passivo il giorno di scadenza per la presentazione delle candidature.

Articolo 13
Compiti del o della dirigente nell’elezione degli organi collegiali

1. Il o la dirigente provvede

a) all’indizione e alla pubblicazione delle elezioni;

b) all’istituzione dei e delle commissioni elettorali;

c) alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi elettorali;

d) alla verifica dei requisiti per le candidature;

e) alla predisposizione delle schede elettorali, dei verbali e del materiale necessario per le elezioni;

f) allo svolgimento delle elezioni;

g) alla nomina degli eletti e delle elette e alla prima convocazione;

h) alla sostituzione di componenti venuti a cessare e allo svolgimento di elezioni suppletive.

Articolo 14
Indizione delle elezioni

1. Le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali hanno luogo entro il mese di settembre dell'anno di relativa scadenza. Le elezioni vengono indette dal o dalla dirigente con proprio decreto, nel quale determina le modalità e i termini per la formazione degli elenchi elettorali, per la presentazione delle candidature, per le votazioni, per lo svolgimento dello scrutinio nonché per tutte le altre operazioni elettorali; il o la dirigente cura lo svolgimento delle elezioni.

Articolo 15
Formazione degli elenchi elettorali

1. Gli elenchi elettorali vengono redatti divisi per categorie elettorali e depositati nella segreteria della scuola, ove chiunque abbia un interesse legittimo può prenderne visione.

2. Il o la dirigente provvede alle necessarie correzioni, integrazioni ed aggiornamenti degli elenchi fino al giorno delle elezioni.

Articolo 16
Presentazione delle candidature

1. Le candidature sono presentate nella segreteria della scuola sino alla scadenza del termine indicato nel decreto di indizione delle elezioni attraverso la dichiarazione scritta di colui che si candida di accettare un’eventuale elezione. Il o la dirigente verifica la sussistenza dei presupposti per l’elettorato passivo e provvede alle necessarie correzioni.

2. Immediatamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature i nominativi delle candidate e dei candidati sono pubblicati divisi per categorie elettorali mediante affissione all'albo della scuola.

3. La segreteria della scuola trascrive i nomi delle candidate e dei candidati divisi per categorie elettorali e nell’ordine della loro presentazione su un manifesto elettorale. I manifesti elettorali vanno esposti il giorno delle elezioni in ogni seggio elettorale.

Articolo 17
Seggi e commissioni elettoral
i

Il o la dirigente istituisce almeno un seggio elettorale e nomina per ogni seggio elettorale tra gli elettori una o un presidente e due scrutatrici o scrutatori.

2. I componenti della commissione elettorale prendono tutte le decisioni a maggioranza semplice. Non sono consentite le astensioni di voto.

3. I componenti della commissione elettorale non posseggono il diritto di elettorato passivo.

4. Su tutte le operazioni di voto è redatto un verbale, che è sottoscritto su ogni pagina dai componenti della commissione elettorale e che è inoltrato immediatamente dopo la chiusura delle votazioni alla segreteria della scuola. Dal verbale della commissione elettorale devono risultare i seguenti dati:.

a) il numero degli elettori distinti per categoria elettorale;

b) il numero dei votanti distinti per categoria elettorale;

c) il numero delle schede bianche, nulle e valide distinti per categoria elettorale;

d) la corrispondenza del numero dei votanti con il numero delle schede consegnate;

e) il numero dei voti di preferenza per ogni singola candidata o singolo candidato.

Articolo 18
Votazione e spoglio dei voti

1. Gli elettori votano presso la commissione elettorale nei cui elenchi sono compresi.

2. Gli elettori devono esibire un documento di riconoscimento nei casi in cui non siano conosciuti da alcun componente della commissione elettorale e pongono la loro firma sull’elenco elettorale accanto al loro nome..

3. Il locale elettorale deve essere arredato in modo da assicurare l'espressione personale e segreta del voto.

4. Ciascun elettore può esprimere un voto preferenziale qualora la sua categoria nell'organo collegiale sia rappresentata da uno o due componenti; se i rappresentanti della sua categoria sono più di due, può esprimere fino a due voti preferenziali.

5. Il voto viene espresso con l'indicazione del cognome (e se necessario del nome) o del numero d'ordine della candidata o del candidato.

6. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

7. La sceda è nulla, qualora la volontà dell'elettore non sia desumibile oppure se identifica l’elettrice o l’elettore.

8. Tutto il materiale elettorale e i verbali vanno consegnati immediatamente dalla o dal presidente della commissione elettorale al o alla dirigente e depositati presso la scuola per la durata in carica degli organi collegiali eletti.

Articolo 19
(Modalità di voto alternativa) Elezioni nell’ambito di un’assemblea del collegio dei docenti, di una riunione delle alunne o degli alunni o di una riunione del comitato dei genitori.

1. Il personale docente elegge le proprie rappresentanze nel consiglio di istituto tra i propri componenti nell’ambito di una seduta del collegio dei docenti. Il o la dirigente nomina per l’esecuzione di tale punto dell’ordine del giorno un o una presidente e lascia la sala della riunione fino al termine delle elezioni.

2. Le alunne e gli alunni eleggono nell’ambito di una seduta del comitato delle alunne e degli alunni le proprie o i propri rappresentanti nel consiglio di istituto. Il o la presidente del comitato delle alunne e degli alunni nomina un o una presidente dell’ufficio elettorale e due scrutatrici o scrutatori.

3. I genitori ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale eleggono nell’ambito di una riunione del comitato dei genitori le proprie rappresentanti ed i propri rappresentanti nel consiglio di istituto. Il o la presidente del comitato dei genitori nomina un o una presidente dell’ufficio elettorale e due scrutatrici o scrutatori

Articolo 19
(Modalità di voto alternativa) Elezioni della rappresentanza dei genitori tramite voto per corrispondenza

1. Per la determinazione dei e delle rappresentanti dei genitori da eleggersi nel consiglio di istituto trova applicazione il sistema di elezioni diretto tramite voto per corrispondenza. A tal scopo la scuola invia ai genitori (padre e madre od esercente la responsabilità genitoriale) una busta che contenga il certificato elettorale, la lista dei candidati, la scheda elettorale, una busta grande ed una busta piccola nonché le seguenti indicazioni:

a) Ogni genitore compila la scheda elettorale personalmente e la sigilla nella busta piccola. Affinché sia garantita la segretezza del voto la scheda elettorale e la busta piccola non devono contenere segni di riconoscimento.

b) Successivamente il certificato elettorale sottoscritto e la busta piccola contenente la scheda elettorale sono chiuse nella busta grande.

c) La busta grande deve essere inviata via posta alla scuola entro il termine di presentazione previsto o consegnata direttamente presso la scuola.

2. Il o la dirigente è responsabile della custodia delle buste pervenute e le mette ancora chiuse a disposizione della commissione elettorale. La commissione elettorale dapprima apre solo le buste grandi e annota sull’elenco elettorale, chi ha votato; le buste piccole con la scheda elettorale restano sigillate e sono raccolte in un’urna.

3. Scaduto il termine per la presentazione le buste piccole con la scheda elettorale sono aperte e ne viene fatto lo spoglio. La segretezza del voto è garantita dal fatto che le buste piccole ancora chiuse e contenenti la scheda elettorale siano separate dal restante materiale necessario per le elezioni e restino chiuse fino allo spirare del termine di presentazione.

Articolo 20
Assegnazione dei seggi

1. Il o la dirigente assegna i seggi e proclama i risultati delle elezioni. Si intendono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti. Qualora più persone abbiano conseguito lo stesso numero di voti, risultano eletti i candidati di maggiore età.

2. Ulteriori eventuali disposizioni per l’assegnazione dei posti.

Articolo 21
Nomina e prima convocazione

1. Il o la dirigente nomina con decreto le persone elette quali componenti dei diversi organi collegiali e convoca la seduta costituente dei rispettivi organi collegiali entro xx giorni dopo le elezioni. Il decreto di nomina è pubblicato mediante affissione all’albo della scuola.

Articolo 22
Sostituzione dei componenti cessati degli organi collegiali

1. Per la sostituzione dei componenti eletti degli organi collegiali venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina dei primi non eletti. Qualora un seggio resti definitivamente vacante, si procede ad elezioni suppletive.

Articolo 23
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActiona) Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3
ActionActionb) Legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionc) Legge provinciale10 agosto 1977, n. 29
ActionActiond) Legge provinciale 15 luglio 1981, n. 20
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
ActionActiong) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63
ActionActionj) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1996, n. 45
ActionActionk) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2006, n. 38 —
ActionActionm) Legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2013, n. 25
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2018, n. 22
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2018, n. 23
ActionActionParte integrante del proprio
ActionActionORGANI COLLEGIALI
ActionActionINCLUSIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI NONCHÉ DELLE FAMIGLIE NELL’ELABORAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA PROFESSIONALE
ActionActionMODALITÀ DI VOTO
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
ActionActionC Corsi di diploma nel settore sociale
ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActionE Provvidenze per la formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico