Art. 17 del Decreto del Presidente della Provincia n. 22/2018
Consiglio di istituto
1. Il consiglio di istituto ha compiti di indirizzo generale dell'attività della scuola professionale. In particolare:
a) redige, approva e modifica lo statuto, comprese le modalità di elezione nonché la sostituzione dei propri componenti, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
b) approva il piano triennale dell'offerta formativa;
c) approva il budget economico e il budget degli investimenti;
d) approva il bilancio di esercizio;
e) delibera il regolamento di istituto;
f) approva direttive per la stipula di contratti e convenzioni con soggetti esterni;
g) esercita tutte le ulteriori funzioni riconosciute da disposizioni provinciali.
2. Il consiglio di istituto rimane in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 15 ottobre successivo alla sua scadenza.
3. La composizione del consiglio di istituto è fissata dallo statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il o la dirigente è membro di diritto;
b) il numero delle rappresentanze elette dagli alunni e dalle alunne nonché dai genitori corrisponde al numero delle rappresentanze elette dal personale docente;
c) una o un rappresentante della segreteria della scuola professionale è membro di diritto;
d) il consiglio può essere integrato da ulteriori persone che non hanno diritto di voto;
e) il consiglio è composto da almeno otto membri.
4. Il consiglio di istituto è presieduto da un componente, eletto nel suo seno; in caso di parità di voto prevale il voto del o della presidente.
5. Gli alunni e le alunne minorenni che fanno parte del consiglio di istituto non hanno diritto di voto per quanto riguarda il budget economico, il budget degli investimenti e il bilancio di esercizio nonché l’utilizzo delle risorse finanziarie.
Articolo 1
Il consiglio di istituto
1. Il consiglio di istituto consta di quattordici componenti, e precisamente del o della dirigente e della segretaria o del segretario della scuola professionale, di sei rappresentanti del personale docente, di tre rappresentanti dei genitori e di tre rappresentanti delle alunne o degli alunni.
2. Il consiglio di istituto viene integrato dai seguenti ulteriori componenti senza diritto di voto:
[a) …]
[b) …]
3. Possono essere invitati a prendere parte con funzione consultiva alle sedute del consiglio di istituto anche esperti che esercitino compiti sociali, psicopedagogici e sanitari e quali consulenti nell’ambito delle scuole professionali.
Articolo 2
Il consiglio di direzione
1. Il consiglio di direzione si compone del o della dirigente, del relativo sostituto o della relativa sostituta e di tre persone scelte annualmente all’interno del collegio dei docenti.
2. Il consiglio di direzione decide
a) […],
b) […].
3. Inoltre il consiglio di direzione consiglia il o la dirigente e funge da tramite tra quest’ultimo o quest’ultima ed il corpo insegnanti, contribuendo in tal modo ad un clima di lavoro favorevole nella scuola. In particolar modo prima del nuovo acquisto di arredamenti e modifiche architettoniche deve essere sentito il consiglio direttivo.
Art. 19 del Decreto del Presidente della Provincia n. 22/2018
Collegio dei docenti
2. Il collegio dei docenti è composto da tutto il personale docente della scuola e dal o dalla dirigente, che lo presiede; il suo voto prevale in caso di parità. Lo statuto definisce quali ulteriori soggetti della scuola, aventi compiti educativi e didattico-pedagogici nell’ambito dell’insegnamento, fanno parte del collegio dei docenti e ne disciplina il diritto di voto.
Articolo 3
Collegio dei docenti
1. [Lo statuto definisce quali ulteriori soggetti della scuola, aventi compiti educativi e didattico-pedagogici nell’ambito dell’insegnamento, facciano parte del collegio dei docenti e ne disciplina il diritto di voto.]
Art. 20 del Decreto del Presidente della Provincia n. 22/2018
Consiglio di classe
3. Lo statuto può prevedere, nell’ambito della valutazione degli alunni e delle alunne, la partecipazione di ulteriori soggetti con funzioni didattico- pedagogiche senza diritto di voto.
4. Per ulteriori attività non connesse alla valutazione degli alunni e delle alunne lo statuto definisce la composizione del consiglio di classe e il diritto di voto dei componenti. Di norma, per le ulteriori attività, il consiglio di classe comprende anche la rappresentanza delle alunne e degli alunni nonché dei genitori.
Articolo 4
Consiglio di classe
1. [Lo statuto può prevedere, nell’ambito della valutazione degli alunni e delle alunne, la partecipazione di ulteriori soggetti con funzioni didattico- pedagogiche senza diritto di voto.]
2. Per ulteriori attività che non siano relative alla valutazione delle alunne e degli alunni, il consiglio di classe si compone oltre che dei docenti delle singole classi anche di due rappresentanze elette dei genitori nonché di due rappresentanze elette delle alunne e degli alunni. Le rappresentanze dei genitori nonché le rappresentanze delle alunne e degli alunni restano in carica per tre anni scolastici.
3. Per la pianificazione ed elaborazione di progetti particolari per la classe [e nei casi previsti dallo statuto] sono invitati alla seduta del consiglio di classe tutte le alunne e alunni nonché tutti i genitori.
Art. 21 del Decreto del Presidente della Provincia n. 22/2018 Ulteriori disposizioni sugli organi collegiali
1. Lo statuto può prevedere l’istituzione di ulteriori organi collegiali nonché stabilire una composizione degli organi collegiali distinta per ambiti dell'insegnamento, settori professionali o indirizzi e per aree tematiche definite.
2. Lo statuto stabilisce forme e modalità per il sostegno e la formazione delle rappresentanze delle alunne e degli alunni nonché dei genitori, al fine di garantire l’esercizio del loro incarico istituzionale.
Articolo 5
Istituzione, composizione, funzionamento e compiti di ulteriori organi collegiali
1. Presso la scuola professionale è istituito un comitato degli alunni e delle alunne ed un comitato dei genitori. Il comitato delle alunne e degli alunni si compone delle rappresentanze degli alunni e delle alunne che sono state elette nei consigli di classe. Il comitato dei genitori si compone di rappresentanze dei genitori che sono state elette nei consigli di classe.
2. […]
Art. 15 del Decreto del Presidente della Provincia n. 22/2018 Partecipazione di alunni, alunne e famiglie
1. Le scuole professionali, nell’ambito della loro autonomia statutaria, prevedono forme obbligatorie di coinvolgimento di alunni e alunne e famiglie nella realizzazione delle attività scolastiche, affinché vengano garantiti il loro diritto di riunione e rappresentanza e idonee forme di informazione e comunicazione.