1. Qualora una direzione non possa essere coperta con un incarico di presidenza oppure non venga coperta ai sensi dell’articolo 5, la medesima viene attribuita per reggenza ad altro dirigente scolastico o ad altra dirigente scolastica ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera c) del Contratto collettivo provinciale del personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano del 16 maggio 2003.
2. In tal caso il collaboratore o la collaboratrice con compiti di sostituzione del dirigente scolastico o della dirigente scolastica presso la scuola attribuita per reggenza è esonerato/a completamente dagli obblighi di insegnamento.
3. Per garantire la continuità della gestione della scuola la reggenza di una scuola, che già in passato era affidata alla reggenza di un altro dirigente scolastico o di un’altra dirigente scolastica, può essere confermata.