1. L’Intendente scolastico, l’Intendente scolastica, il Direttore provinciale scuole o la Direttrice provinciale scuole, prima del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 2 e 3, fornisce alle organizzazioni sindacali l’informazione in merito alla situazione degli organici delle presidenze e delle sedi vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico.