(1) Per adeguare gli edifici esistenti alla data del 22 luglio 1992, anche in caso di demolizione e ricostruzione degli stessi, alle disposizioni di cui al programma di mobilità e di accessibilità del Comune o, in assenza del programma, alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 21, comma 1, nel sottosuolo delle aree di pertinenza ovvero nei locali siti al piano terreno degli edifici stessi possono essere realizzati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti. Il relativo titolo abilitativo è rilasciato con la prescrizione di presentare, unitamente alla segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 82, un atto unilaterale d’obbligo con il quale si autorizza il Sindaco/la Sindaca a far annotare nel libro fondiario il vincolo di pertinenza all’unità immobiliare, a spese del/della richiedente. Ai fini della presente legge sono considerati sotterranei anche i parcheggi in terreni in pendenza, quando sia fuori terra il solo lato di accesso. Ai fini dell’adeguamento alle disposizioni di cui al programma di mobilità e di accessibilità del Comune o, in assenza del programma, alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 21, comma 1, nelle aree di pertinenza dei singoli edifici e condomini esistenti possono essere realizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, dei parcheggi per biciclette, sia sotterranei che di superficie con adeguate tettoie, da destinare a pertinenza dei relativi immobili. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica ed ambientale. 104) 105)
(2) La realizzazione di parcheggi ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è ammessa qualora previsto nel programma di mobilità e di accessibilità di cui alla lettera f) del comma 5 dell’articolo 51. 106)