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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 39 (Abitazioni riservate ai residenti)  

(1) Le abitazioni riservate ai residenti in provincia di Bolzano devono essere occupate da persone che al momento dell’occupazione dell’abitazione non siano proprietarie, o i cui componenti del nucleo familiare non siano proprietari di un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia, in una località facilmente raggiungibile dal luogo di svolgimento dell’attività e che abbiano la residenza anagrafica in un comune della provincia da almeno cinque anni consecutivi o abbiano, per la durata dell’occupazione, il loro posto di lavoro in un comune della provincia. Per “posto di lavoro” si intende un’attività lavorativa dipendente nell'ambito di un rapporto di lavoro con terzi. Il canone di locazione nei primi 20 anni non può essere superiore al canone di locazione provinciale, determinato ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche. Se l’abitazione viene occupata da un nucleo familiare, è sufficiente che uno o una componente dello stesso sia in possesso dei requisiti anagrafici o lavorativi indicati nel primo periodo. 90) 

(2) Una persona fisica, proprietaria in località facilmente raggiungibili dal posto di lavoro di più abitazioni adeguate ai sensi del comma 1, riservate ai residenti o convenzionate ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o un nucleo familiare nel quale almeno uno dei componenti siano proprietari di dette abitazioni, può occupare una a scelta tra queste abitazioni, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi di legge. Una persona fisica già proprietaria in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro di un’abitazione adeguata ai sensi del comma 1, non riservata ai residenti o non convenzionata ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o un nucleo familiare nel quale almeno uno dei componenti siano già proprietari di detta abitazione, può occupare un’abitazione riservata ai residenti o convenzionata ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, solo a condizione che per l’abitazione di cui sopra abbia assunto gli impegni di cui al presente articolo mediante atto unilaterale d’obbligo, con il quale autorizza il Comune ad annotare nel libro fondiario il vincolo di cui al presente articolo. Per l’abitazione da vincolare non sorge alcun diritto al rimborso del contributo sui costi di costruzione già corrisposto. L’annotazione di tale vincolo, che può essere cancellato alle condizioni di cui al comma 6, è richiesta dal Comune a spese dell’interessato/interessata. Se l’abitazione libera viene vincolata, in cambio il vincolo esistente sull’abitazione che verrà occupata può essere cancellato, senza corresponsione del contributo di intervento, dell’importo previsto al comma 6 e del contributo di costruzione previsto al comma 6-ter, purché le due abitazioni si trovino nello stesso comune e la superficie vincolata non venga ridotta più del 20 per cento; in questo caso non si applica l’ultimo periodo del comma 6. La cancellazione del vincolo non è mai possibile per le abitazioni a prezzo calmierato di cui all’articolo 40 e per le abitazioni realizzate su aree riservate all’edilizia abitativa agevolata o all’esterno dell’area insediabile. Per cancellare il vincolo esistente sull’abitazione che verrà occupata devono essere presentati al Comune, contestualmente, la domanda di cancellazione e l’atto unilaterale d’obbligo, con il quale si assumono, per l’abitazione libera, gli obblighi di cui al presente articolo. Al libro fondiario la cancellazione del vincolo è effettuata previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca. 91)

(3) Il titolo abilitativo per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti in provincia di Bolzano può essere rilasciato soltanto a condizione che il/la richiedente, con un atto unilaterale d’obbligo, autorizzi il Comune ad annotare il vincolo di cui al presente articolo nel libro fondiario. L'annotazione è richiesta dal Comune a spese dell’interessato/interessata. 92)

(4) L’abitazione deve essere occupata da persone aventi diritto entro un anno dall’agibilità. Qualora l’abitazione dovesse rendersi libera, dovrà essere nuovamente occupata da persone aventi diritto entro sei mesi. Entro i medesimi termini dette persone devono trasferire la loro residenza anagrafica nell’abitazione; fanno eccezione le persone indicate al comma 5. 93)

(4-bis) Se l’abitazione non è occupata o nuovamente occupata ai sensi ed entro i termini di cui al comma 4, ciò deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dalla scadenza del termine. Il Comune provvede immediatamente alla trasmissione della comunicazione all’Istituto per l’edilizia sociale. In tal caso il soggetto proprietario è obbligato ad affittare l’abitazione al canone di locazione provinciale all’Istituto per l’edilizia sociale o a persone indicate dal Comune. L’indicazione del Comune ovvero la dichiarazione da parte dell’Istituto per l’edilizia sociale della volontà di prendere in locazione l’abitazione acquistano efficacia dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo che entro tale termine l’abitazione non sia occupata da persone aventi diritto scelte dal soggetto proprietario. Entro ulteriori 30 giorni il soggetto proprietario deve mettere l’abitazione a disposizione dell’Istituto per l’edilizia sociale o delle persone designate dal Comune. La procedura per l’indicazione di persone da parte del Comune è disciplinata con regolamento comunale. Finché perdura lo stato di mancata occupazione dell’abitazione, il Comune può sempre indicare persone aventi diritto e l’Istituto per l’edilizia sociale dichiarare la volontà di prendere in locazione l’abitazione ai sensi e alle condizioni del presente comma.  94)

(5) Le abitazioni riservate ai residenti possono anche essere utilizzate come case albergo per lavoratori, scolari, studenti o persone con disabilità, nonché come comunità alloggio, alloggi protetti ovvero abitazioni realizzate da enti senza scopo di lucro che promuovono la convivenza solidale tra persone giovani ed anziane o messe a disposizione di scolari o studenti.

(6) Gli aspetti attuativi concernenti la vigilanza sulle abitazioni riservate ai residenti oltre a eventuali aspetti relativi ai requisiti e alle condizioni per l’occupazione possono essere disciplinati con regolamento di esecuzione; i Comuni emanano un regolamento che disciplina le condizioni alle quali può essere cancellato il vincolo. Presupposto per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario è comunque il pagamento del contributo di intervento, qualora non ancora versato, e di un ulteriore importo pari ad un massimo del 200 per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 80, comma 1. La cancellazione del vincolo non è mai possibile per le abitazioni a prezzo calmierato di cui all’articolo 40 e per le abitazioni realizzate su aree riservate all’edilizia agevolata o all’esterno dell’area insediabile. La cancellazione è altresì esclusa per le abitazioni che non sono state legittimamente occupate per almeno dieci anni, salvo che il proprietario/la proprietaria non dimostri l’impossibilità ovvero l’estrema difficoltà effettiva e perdurante di occupare l’abitazione con una persona avente diritto.  95)

(6-bis) Previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca o del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, se si tratta di un’abitazione recuperata con le agevolazioni edilizie provinciali, per l’immobile vincolato si possono effettuare modifiche all’atto unilaterale d’obbligo, permute, divisioni, conguagli divisionali nonché movimenti di terreno pertinenziale e di altre entità condominiali. Per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici suddivisi in porzioni materiali non è richiesto il nulla osta. 96)

(6-ter) Se il vincolo di riservare l’abitazione ai sensi di questo articolo ai residenti non è stato assunto in base a una norma imperativa, questo vincolo può essere cancellato sempre e con effetto immediato, previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto nell’ammontare stabilito dal regolamento comunale il giorno del rilascio del nulla osta. 97)

(7) I Comuni pubblicano sulla Rete Civica della Provincia un elenco delle abitazioni riservate ai residenti ai sensi del presente articolo, delle abitazioni a prezzo calmierato ai sensi dell’articolo 40 della presente legge e delle abitazioni convenzionate ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Questo elenco riporta i dati catastali e le informazioni seguenti: indirizzo, particella edificiale, comune catastale, subalterno, categoria catastale, licenza d’uso/agibilità, libero/occupato, superficie, consistenza e data di aggiornamento.  98)

(8) I Comuni aggiornano l’elenco di cui al comma 7 entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. 99)

(9) L’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata (AVE) verifica, anche a campione, che l’elenco sia pubblicato e aggiornato correttamente e entro i termini previsti dal comma 8 del presente articolo e dal comma 17 dell’articolo 103. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento, l’AVE assegna al Comune, dopo averlo sentito, un congruo termine, comunque non inferiore a 90 giorni, per adempiere. Decorso inutilmente il termine stabilito, al Comune inadempiente vengono ridotte le assegnazioni correnti. Misura e modalità delle riduzioni saranno stabilite nell’ambito degli accordi sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. 100)

(10) Per quanto concerne il requisito della residenza anagrafica, alle persone di cui al comma 1 sono parificate le persone che prima di un periodo di residenza fuori dalla provincia erano state residenti in provincia di Bolzano per almeno dieci anni consecutivi. 101) 102)

90)
L'art. 39, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 14, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9e dall’art. 25, comma 1, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
91)
L'art. 39, comma 2, è stato prima modificato dall'art. 14, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente dall'art. 14, comma 2, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
92)
L'art. 39, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
93)
L'art. 39, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 3, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
94)
L'art. 39, comma 4-bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 4, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente così sostituito dall'art. 14, comma 4, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
95)
L'art. 39, comma 6, è stato prima modificato dall'art. 14, comma 5, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente così sostituito dall'art. 14, comma 5, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
96)
L'art. 39, comma 6-bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 6, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
97)
L'art. 39, comma 6-ter, è stato inserito dall'art. 14, comma 7, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
98)
L'art. 39, comma 7, è stato prima sostituito dall'art. 14, comma 8, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente dall'art. 14, comma 6, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
99)
L'art. 39, comma 8, è stato inserito dall'art. 14, comma 9, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
100)
L'art. 39, comma 9, è stato inserito dall'art. 14, comma 9, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
101)
L'art. 39, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 14, comma 7, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
102)
Vedi anche l'art. 32, commi 3, e 5 (norme transitorie) della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
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