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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 38 (Utilizzazione della volumetria a destinazione residenziale)   delibera sentenza

(1) Fermo restando il recupero di parte del plusvalore di pianificazione di cui all’articolo 19, una quota non inferiore al 60 per cento della volumetria con destinazione residenziale, derivante da atti pianificatori o da un cambio della destinazione d’uso, deve essere utilizzata per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti, che non devono essere alloggi di lusso, ai sensi dell’articolo 39. La metà di questa volumetria deve essere utilizzata per alloggi con una superficie netta di almeno 70 m². 85)

(2) Al fine di assicurare e mantenere spazi vivibili in maniera stabile e di garantire una distribuzione ampia e socialmente sostenibile delle proprietà immobiliari e residenziali, nei comuni e nelle frazioni nei quali è superata la quota del 10 per cento di seconde case, in deroga alle disposizioni della presente legge, il 100 per cento della volumetria con destinazione residenziale risultante da nuova costruzione ovvero da mutamento della destinazione d’uso deve essere vincolata per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell’articolo 39. La Giunta provinciale definisce tali comuni e frazioni tenendo conto che si considerano seconde case quelle alle quali si applica la disciplina dell’imposta di soggiorno di cui ai titoli II e III del Testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell’imposta di soggiorno, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L. Gli alloggi utilizzati per le attività di agriturismo e di affittacamere non devono essere considerati nel rilevamento dei comuni e delle frazioni. Fino all’approvazione della corrispondente deliberazione trova applicazione la lista di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale del 25 settembre 2018, n. 968. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere disposto l’esonero da tale disciplina delle aree economicamente depresse. La disciplina di cui al presente comma non si applica alla nuova volumetria realizzata per ampliare un’unità abitativa non vincolata già esistente alla data dell’entrata in vigore del presente comma, fermo restando l’obbligo di assunzione del vincolo nel caso in cui l’abitazione ampliata venga successivamente suddivisa. Sono fatte salve le fattispecie per le quali era previsto, ai sensi dell’articolo 103, comma 18, l’esonero dall’obbligo di convenzionamento nella misura del 100 per cento di cui all’articolo 104, comma 2. I vincoli iscritti nel libro fondiario relativi agli obblighi di convenzionamento assunti a partire dal 13 luglio 2018 in base all’articolo 104, comma 2, ovvero sulla base del presente comma, per i quali l’obbligo sia stato tuttavia in seguito nuovamente escluso, possono essere cancellati previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto nell’ammontare stabilito dal regolamento comunale il giorno del rilascio del nulla osta. 86)

(3) L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste se la nuova volumetria non eccede il 30 per cento della volumetria a destinazione residenziale preesistente e comunque non eccede i 500 m³. L’obbligo non sussiste neanche se la volumetria nuova viene utilizzata per l’ampliamento di un’azienda già esistente nell’area interessata. Nel programma di sviluppo per il territorio e il paesaggio può essere previsto che la volumetria aggiuntiva a destinazione residenziale di cui al presente comma deve essere utilizzata per residenti.

(4) A tutela dello spazio abitativo della popolazione residente e per la finalità prevista dall’articolo 34, comma 6, viene limitato l’affitto privato a uso turistico di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche. A tale scopo è introdotto un limite massimo di posti letto rilevati e stabiliti a livello provinciale, comunale e di singolo esercizio, sulla base della denuncia dell’attività ovvero dei pernottamenti di ospiti di età superiore ai 14 anni, dichiarati in una data scelta da ogni singolo esercizio nell’anno 2019. La Giunta provinciale definisce, sentito il Consiglio dei Comuni e previo parere obbligatorio della commissione legislativa competente, da trasmettere entro 30 giorni alla Giunta provinciale trascorsi i quali la proposta si intende accolta, le modalità di rilevamento del numero dei posti letto, i presupposti e i criteri per l’assegnazione dei posti letto per l’affitto a scopi turistici ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché una relativa norma transitoria. Fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione con la regolamentazione transitoria non può essere rilasciato né un titolo abilitativo né presentata una denuncia di attività che determinino un aumento dei posti letto. Ad eccezione dei casi previsti nella regolamentazione transitoria, prima dell’assegnazione di posti letto da parte del Comune non possono essere presentate denunce di attività che determinino un aumento dei posti letto. 87)

(5) Chi a partire dal 1° gennaio 2023 ospita più turisti del tetto massimo di posti letto fissato è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 volte l’imposta comunale di soggiorno dovuta per ogni pernottamento in violazione del tetto massimo. 88)

(6) I commi 4 e 5 si applicano anche alle attività agrituristiche di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche. 89)

massimeDecreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2022, n. 25 - Criteri e modalità per il rilevamento, la determinazione del limite massimo e l’assegnazione di posti letto
85)
L'art. 38, comma 1, è stato così modificato dall'art. 12, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
86)
L'art. 38, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 20. dicembre 2019, n. 17, e successivamente dall'art. 16, comma 4, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
87)
L'art. 38, comma 4, è stato inserito dall'art. 7, comma 7, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
88)
L'art. 38, comma 5, è stato inserito dall'art. 7, comma 7, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
89)
L'art. 38, comma 6, è stato inserito dall'art. 7, comma 7, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
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