(1) Il Comune può stipulare, nei limiti delle disposizioni accordi urbanistici con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l’attuazione di interventi già previsti nel piano comunale, in un piano attuativo o nel documento unico di programmazione del Comune, o che vengano previsti in sede di approvazione dell’accordo. 24)
(2) Gli accordi urbanistici rispondono a principi di proporzionalità, parità di trattamento, pubblicità ed adeguata trasparenza delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, e riportano la specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica.
(3) Negli accordi urbanistici possono essere previste le seguenti prestazioni o controprestazioni:
- cessione o permuta di immobili o diritti reali, nel qual caso le parti contraenti devono essere proprietarie da almeno cinque anni della quota di maggioranza degli immobili oggetto del contratto, fatta eccezione per le donazioni e le eredità, oppure creazione o cessione di diritti edificatori attraverso l’individuazione di zone edificabili all’interno delle aree insediabili, oppure creazione o cessione di diritti edificatori all’interno delle zone edificabili esistenti; il commercio al dettaglio può essere oggetto di accordi urbanistici solo in zone miste e solo insieme alla realizzazione prevalente e antecedente di volumetria per abitazioni; 25)
- realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a carico del privato;
- esecuzione di misure di risanamento o di compensazione ambientale o paesaggistica;
- compensazione in denaro;
- messa a disposizione di abitazioni a prezzo calmierato di cui all’Art. 40.
(4) Prima della stipulazione dell’accordo urbanistico deve essere acquisito un parere dell’ufficio provinciale competente in materia di estimo o da un/una professionista abilitato/ abilitata con stima asseverata circa il valore di mercato delle prestazioni previste dall’accordo.
(5) La stipulazione dell’accordo urbanistico deve contenere comunque anche la motivazione rispetto al valore urbanistico aggiunto.
(6) Gli accordi sono espressamente recepiti nello strumento di pianificazione, ricorrendo alle procedure previste per la modifica dello stesso. Salvo patto contrario, le modifiche dello strumento di pianificazione sono assoggettate alla condizione sospensiva dell’integrale adempimento delle controprestazioni previste in favore della pubblica amministrazione.
(7) Se la stipulazione dell’accordo urbanistico viene proposta da un soggetto privato e prevede la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità diverse dalle opere di urbanizzazione primaria, si applica la procedura di cui all’articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche.
(8) Qualora in applicazione del presente articolo venga prevista nuova volumetria per abitazioni, questa è riservata al 100 per cento ad abitazioni per residenti ai sensi dell’articolo 39. 26)