In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 8 maggio 2018, n. 397
Approvazione dei criteri di attuazione in materia di promozione dell’innovazione - Legge provinciale del 13.12.2006, n. 14 “Ricerca e innovazione” (modificata con delibera n. 1177 del 20.11.2018, delibera n. 444 del 23.06.2020, delibera n. 660 del 02.09.2020 e delibera n. 776 del 13.10.2020)

Visualizza documento intero

Allegato B “Definizioni”

Ai fini dei presenti criteri di attuazione si intende per:

1. Unità produttiva di un’organizzazione imprenditoriale: ogni struttura regolarmente iscritta presso il registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, idonea alla realizzazione dell’iniziativa oggetto della domanda. L’unità produttiva deve essere dotata di tutti gli strumenti nonché del personale tecnico e amministrativo necessari allo svolgimento di un’attività produttiva, di servizi o commerciale in locali appropriati.

2. PMI: piccole e medie imprese.

3. Classificazione delle imprese: ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea le imprese si classificano come segue:

a. piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

b. media impresa: impresa che occupa un minimo di 50 e meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;

c. grande impresa: impresa che occupa 250 o più persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.

4. Aiuti “de minimis”: aiuti di importanza minore in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Per aiuti “de minimis” si intendono quelli non eccedenti un massimale di 200.000,00 euro, concessi alla medesima impresa in un periodo di tre esercizi finanziari, e che di conseguenza non incidono sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza.

L’aiuto “de minimis” è concesso previo accertamento dell’ammontare complessivo degli aiuti “de minimis” accordati allo stesso beneficiario nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. Gli anni da prendere in considerazione a tal fine sono gli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa per scopi fiscali.

La concessione di un aiuto a titolo “de minimis” comporta l’obbligo per l’ufficio competente di informare il beneficiario circa la natura “de minimis” dell’aiuto.

5. Studio di fattibilità per l’innovazione: la valutazione e l’analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a determinare le risorse necessarie per l’attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo.

6. Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti.

7. Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al successivo punto 8.

8. Sviluppo sperimentale: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo, allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali, laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

9. Innovazione di processo: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

10. Innovazione dell’organizzazione: l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

11. Sistemi di management: introduzione di sistemi organizzativi che consentano all’impresa di migliorare la qualità o il costo di produzione dei prodotti e dei servizi in modo sistematico, con risultati riconoscibili e misurabili, mediante il coinvolgimento del personale interno e l’ottenimento di una certificazione nazionale o internazionale.

12. Personale altamente qualificato: personale con laurea magistrale nell’area scientifico-tecnologica come regolamentata dalla legislazione italiana vigente, conseguita presso una università italiana o presso una università estera, se equipollente in base alla legislazione vigente. Tale personale deve avere un’esperienza professionale specifica di almeno cinque anni, successiva al conseguimento della laurea magistrale, che può comprendere anche una formazione di dottorato.

13. Messa a disposizione di personale altamente qualificato: l’assunzione temporanea di personale altamente qualificato da parte di un beneficiario durante un determinato periodo, allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro.

14. Progetto di cooperazione tra imprese: la collaborazione tra almeno due partner indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i partner definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.

15. Cooperazione tra imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza: partecipazione alla concezione di un progetto da parte di almeno due partner, che contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono rischi e risultati, purché ricorra almeno una delle condizioni di seguito indicate, in difetto delle quali l’effettiva collaborazione viene verificata attraverso un esame individuale del progetto:

a. i costi del progetto sono integralmente a carico dei partner;

b. i diritti di proprietà intellettuale derivanti dai risultati sono disciplinati da appositi contratti tra le parti e possono avere larga diffusione; l’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

c. l’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall’attività da esso svolta nell’ambito del progetto; tali diritti sono trasferiti alle imprese partecipanti; il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza è dedotto da tale compenso.

16. Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza o organismo di ricerca: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla sua fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

17. Polo di innovazione: raggruppamento di almeno cinque imprese indipendenti che cooperano con organismi di ricerca e diffusione della conoscenza o soggetti del sistema dell’istruzione e della formazione, che fanno ricerca nei relativi settori.

Il polo di innovazione mira a promuovere attività innovative, incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze e di esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese partecipanti.

Il polo di innovazione, ha personalità giuridica autonoma, sotto forma di consorzio o altra forma societaria prevista dal quinto libro, titolo V, capi III e seguenti del codice civile; presenta un alto livello di competenza tecnico-scientifica e ha lo scopo primario di trasformare sapere tecnico-scientifico in prodotti e servizi destinati al mercato.

Nella costituzione di un polo di innovazione si mira a realizzare il giusto equilibrio tra PMI e grandi imprese, al fine di ottenere una certa massa critica, in particolare attraverso la specializzazione in un determinato campo della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione e tenendo conto dei poli di innovazione esistenti a livello nazionale e nelle regioni confinanti.

In alcuni specifici ambiti tecnologici è possibile creare poli di innovazione fra soggetti pubblici e privati e associazioni di categoria, prescindendo dalla partecipazione diretta delle imprese, al fine di perseguire gli obiettivi previsti all’articolo 15, comma 3, della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction Delibera 9 gennaio 2018, n. 1
ActionAction Delibera 30 gennaio 2018, n. 79
ActionAction Delibera 30 gennaio 2018, n. 89
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 100
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 114
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 122
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 125
ActionAction Delibera 16 febbraio 2018, n. 143
ActionAction Delibera 27 febbraio 2018, n. 169
ActionAction Delibera 6 marzo 2018, n. 186
ActionAction Delibera 13 marzo 2018, n. 223
ActionAction Delibera 20 marzo 2018, n. 240
ActionAction Delibera 20 marzo 2018, n. 257
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 320
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 321
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 331
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 332
ActionAction Delibera 17 aprile 2018, n. 350
ActionAction Delibera 17 aprile 2018, n. 357
ActionAction Delibera 24 aprile 2018, n. 375
ActionAction Delibera 8 maggio 2018, n. 397
ActionActionAllegato
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionINIZIATIVE E RELATIVE SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO
ActionActionPRESENTAZIONE, ISTRUTTORA DELLE DOMANDE E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI
ActionActionOBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI
ActionActionNORME TRANSITORIE E FINALI
ActionActionALLEGATI
ActionActionAllegato A “Intensità di aiuto”
ActionActionAllegato B “Definizioni”
ActionAction Delibera 8 maggio 2018, n. 415
ActionAction Delibera 15 maggio 2018, n. 431
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 477
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 497
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 499
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 505
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 506
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 508
ActionAction Delibera 5 giugno 2018, n. 529
ActionAction Delibera 5 giugno 2018, n. 531
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 552
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 555
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 566
ActionAction Delibera 19 giugno 2018, n. 579
ActionAction Delibera 19 giugno 2018, n. 601
ActionAction Delibera 26 giugno 2018, n. 630
ActionAction Delibera 3 luglio 2018, n. 657
ActionAction Delibera 3 luglio 2018, n. 658
ActionAction Delibera 10 luglio 2018, n. 673
ActionAction Delibera 17 luglio 2018, n. 703
ActionAction Delibera 17 luglio 2018, n. 704
ActionAction Delibera 24 luglio 2018, n. 733
ActionAction Delibera 31 luglio 2018, n. 757
ActionAction Delibera 7 agosto 2018, n. 798
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 833
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 839
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 840
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 853
ActionAction Delibera 4 settembre 2018, n. 876
ActionAction Delibera 4 settembre 2018, n. 883
ActionAction Delibera 11 settembre 2018, n. 902
ActionAction Delibera 11 settembre 2018, n. 905
ActionAction Delibera 18 settembre 2018, n. 949
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 957
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 961
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 964
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 965
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 968
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 978
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 998
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 1005
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1015
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1027
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1031
ActionAction Delibera 16 ottobre 2018, n. 1051
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1099
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1102
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1104
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1108
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1109
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1120
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1121
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1150
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1156
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1158
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1161
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1165
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1199
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1202
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1209
ActionAction Delibera 27 novembre 2018, n. 1235
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1284
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1286
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1324
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1346
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1347
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1350
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1363
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1384
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1385
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1401
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1404
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1405
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1415
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1418
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1419
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1446
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1466
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1470
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1472
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1285
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico