(1) Il comma 9 dell’articolo 107/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“9. Il primo periodo del comma 7 dell’articolo 107 si interpreta nel senso che il volume non agricolo realizzato in un maso chiuso prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, è da considerarsi comunque volume residenziale, a prescindere dalla destinazione d’uso della zona in cui si trova la cubatura edilizia, dalla destinazione d’uso indicata nella licenza edilizia o nella concessione edilizia e dalla destinazione d’uso attuale.”