1. Sono ammissibili le seguenti spese correnti:
a) costi del personale: stipendi, imposte, oneri sociali, previdenza complementare, accantonamenti al fondo TFR, compensi, aggiornamento e formazione, rimborsi spese, abbigliamento da lavoro, servizio mensa. Dette spese sono ammesse per le sole categorie di persone di seguito indicate e nella misura percentuale riportata:
1) persone svantaggiate: 90 per cento della spesa, per un monte ore settimanale non inferiore a 12 ore;
2) referente sociale: fino a un massimo del 100 per cento;
3) tutor/figura di affiancamento lavorativo per ogni singolo settore produttivo: fino ad un massimo del 100 per cento;
4) direttore/direttrice: fino ad un massimo del 30 per cento.
b) rimborsi spese per collaboratori volontari: 100 per cento;
c) spese generali: fino ad un massimo del 5 per cento della somma delle spese ammesse di cui alle lettere a) e b).
2. La somma delle spese ammissibili ai sensi dei numeri 2), 3) e 4) della lettera a) del comma 1 non può essere superiore al 75 per cento delle spese ammissibili ai sensi del numero 1) della stessa lettera a); tale percentuale è elevata all’85 per cento se almeno la metà delle persone svantaggiate inserite ha un’età inferiore ai 30 anni. Qualora in corso d’anno almeno cinque persone abbiano concluso un inserimento in forma di stage aziendale o convenzione di affidamento della durata di almeno tre mesi, le suddette percentuali sono incrementate di 4 punti percentuali. Per ogni due persone svantaggiate uscite dalla cooperativa sociale l’anno precedente a quello della domanda di contributo a conclusione del percorso di inserimento e aventi un regolare rapporto lavorativo al momento della domanda, le suddette percentuali sono ulteriormente incrementate del 2,5 di 2,5 punti percentuali, fino ad un massimo complessivo del 5 di 5 punti percentuali.