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j) Legge provinciale 16 marzo 2018, n. 41)
Parco Nazionale dello Stelvio

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1)
Pubblicata nel supplemento 6 del B.U. 22 marzo 2018, n. 12.

Art. 3 (Misure)   delibera sentenza

(1)  Il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2 è perseguito prevalentemente attraverso le seguenti attività:

  1. interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, degli habitat naturali e del paesaggio;
  2. espletamento di studi e rilevamenti;
  3. interventi per la realizzazione, la gestione, la manutenzione, l’adattamento ed il rinnovo di centri visite e punti informativi del Parco nazionale, di sentieri tematici, di infopoint e di tutte quelle strutture informative necessarie per una corretta e cospicua informazione e divulgazione;
  4. messa a disposizione di materiale informativo per la migliore conoscenza delle finalità, caratteristiche e dell’attività scientifica del parco nazionale;
  5. svolgimento di manifestazioni di carattere informativo, messa a disposizione o vendita di gadget, pubblicazioni, mappe escursionistiche e simili;
  6. promozione e svolgimento di iniziative e misure nell’ambito dell’informazione ed educazione ambientale come escursioni guidate, di manifestazioni pubbliche nonché la realizzazione di strutture idonee per l’educazione ambientale e la formazione specifica e l’aggiornamento delle persone sia interne che incaricate dalla Provincia autonoma ivi addette, compreso l’equipaggiamento;
  7. istituzione di un servizio di informazione, protezione natura e di sorveglianza nell’ambito del management della fauna selvatica, compreso l’equipaggiamento e la formazione delle collaboratrici e dei collaboratori addetti;
  8. interventi per la disciplina del flusso di visitatrici e visitatori, inclusa la segnaletica ufficiale, per la realizzazione e la manutenzione delle strutture funzionali alla fruizione turistico-ricreativa con tavoli o panche e impianti sanitari, per aree di sosta, accessi e parcheggi all’interno del Parco nazionale e nelle aree adiacenti;
  9. interventi per la realizzazione, la manutenzione e la promozione della rete sentieristica, compresa la relativa segnaletica;
  10. promozione della cura del paesaggio, compresi il finanziamento di manufatti tradizionali e di strutture ed immobili con valenza storica o culturale;
  11. promozione di progetti di mobilità sostenibile a zero emissioni all’interno del Parco nazionale e nelle aree contigue ovvero nei comuni adiacenti;
  12. progetti attuativi degli indirizzi e degli obiettivi individuati nel Piano del Parco.

(1-bis) Per il raggiungimento degli obiettivi e l’attuazione delle misure e attività di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni o accordi anche con altre pubbliche amministrazioni, enti, aziende speciali, società partecipate dalla Provincia, università, istituti di ricerca, associazioni o federazioni. 2)

(2)  Per tutte le iniziative di questo articolo inerenti aspetti di comunicazione si applicano le Linee guida sulla comunicazione approvate dal comitato di coordinamento e di indirizzo.

massimeDelibera 22 febbraio 2022, n. 130 - Direttive per la concessione di contributi per interventi di cura e mantenimento del paesaggio
2)
L’art. 3, comma 1-bis, è stato inserito dall’art. 14, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
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