(1) Il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2 è perseguito prevalentemente attraverso le seguenti attività:
(1-bis) Per il raggiungimento degli obiettivi e l’attuazione delle misure e attività di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni o accordi anche con altre pubbliche amministrazioni, enti, aziende speciali, società partecipate dalla Provincia, università, istituti di ricerca, associazioni o federazioni. 2)
(2) Per tutte le iniziative di questo articolo inerenti aspetti di comunicazione si applicano le Linee guida sulla comunicazione approvate dal comitato di coordinamento e di indirizzo.