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j) Legge provinciale 16 marzo 2018, n. 41)
Parco Nazionale dello Stelvio

1)
Pubblicata nel supplemento 6 del B.U. 22 marzo 2018, n. 12.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

(1)  Questa legge dà esecuzione all’intesa raggiunta in data 11 febbraio 2015 fra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto l’attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio nonché all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e successive modifiche, e disciplina nell’ambito della competenza legislativa primaria prevista nello Statuto d’autonomia, per la parte di territorio di competenza provinciale la gestione, l’organizzazione e il funzionamento del Parco nazionale dello Stelvio, di seguito denominato “Parco nazionale”, nonché le procedure di formazione e approvazione del piano e del regolamento del Parco nazionale.

(2)  La disciplina prevista si applica in armonia con le finalità e i principi dell’ordinamento statale in materia di aree protette, della disciplina dell’Unione europea relativa alla rete ecologica Natura 2000, della Convenzione per la protezione delle Alpi, dei suoi protocolli e degli altri obblighi di diritto internazionale generale e pattizio.

Art. 2 (Obiettivi)

(1)  La Provincia nella gestione della porzione altoatesina del Parco nazionale persegue i seguenti obiettivi:

  1. proteggere e conservare le specie animali e vegetali, le associazioni vegetali e forestali, la biodiversità, l’integrità degli ecosistemi e della loro dinamica naturale, nonché gli elementi rappresentativi per la loro importanza naturalistica, geologica e geomorfologica, paleontologica, paesaggistica, ecologica e genetica;
  2. conservare e difendere gli equilibri idraulici e idrogeologici;
  3. promuovere la ricerca scientifica e il rilevamento ambientale finalizzati a una migliore conoscenza degli ambienti naturali e antropizzati del Parco nazionale, anche come base per una gestione ecocompatibile delle risorse naturali e per la conservazione o il ripristino della biodiversità nonché il restauro ambientale e paesaggistico;
  4. promuovere iniziative di informazione e di educazione ambientale anche interdisciplinari, finalizzate allo sviluppo delle conoscenze e a sensibilizzare alle esigenze di rispetto e tutela della natura, nonché del rispetto del patrimonio naturale e culturale;
  5. conservare l’armonica interazione tra natura e cultura attraverso una pianificazione paesaggistica e territoriale che tenga conto delle forme di sviluppo sostenibile, sostenendo l’agricoltura di montagna e le altre economie compatibili;
  6. favorire lo sviluppo di una fruizione ricreativa e turistica-sociale compatibile con le finalità prioritarie di tutela del Parco nazionale stesso;
  7. promuovere l’attività agricola e forestale al fine di assicurare il sostentamento e lo sviluppo economico della popolazione residente e di contrastare lo spopolamento rurale.

Art. 3 (Misure)   delibera sentenza

(1)  Il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2 è perseguito prevalentemente attraverso le seguenti attività:

  1. interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, degli habitat naturali e del paesaggio;
  2. espletamento di studi e rilevamenti;
  3. interventi per la realizzazione, la gestione, la manutenzione, l’adattamento ed il rinnovo di centri visite e punti informativi del Parco nazionale, di sentieri tematici, di infopoint e di tutte quelle strutture informative necessarie per una corretta e cospicua informazione e divulgazione;
  4. messa a disposizione di materiale informativo per la migliore conoscenza delle finalità, caratteristiche e dell’attività scientifica del parco nazionale;
  5. svolgimento di manifestazioni di carattere informativo, messa a disposizione o vendita di gadget, pubblicazioni, mappe escursionistiche e simili;
  6. promozione e svolgimento di iniziative e misure nell’ambito dell’informazione ed educazione ambientale come escursioni guidate, di manifestazioni pubbliche nonché la realizzazione di strutture idonee per l’educazione ambientale e la formazione specifica e l’aggiornamento delle persone sia interne che incaricate dalla Provincia autonoma ivi addette, compreso l’equipaggiamento;
  7. istituzione di un servizio di informazione, protezione natura e di sorveglianza nell’ambito del management della fauna selvatica, compreso l’equipaggiamento e la formazione delle collaboratrici e dei collaboratori addetti;
  8. interventi per la disciplina del flusso di visitatrici e visitatori, inclusa la segnaletica ufficiale, per la realizzazione e la manutenzione delle strutture funzionali alla fruizione turistico-ricreativa con tavoli o panche e impianti sanitari, per aree di sosta, accessi e parcheggi all’interno del Parco nazionale e nelle aree adiacenti;
  9. interventi per la realizzazione, la manutenzione e la promozione della rete sentieristica, compresa la relativa segnaletica;
  10. promozione della cura del paesaggio, compresi il finanziamento di manufatti tradizionali e di strutture ed immobili con valenza storica o culturale;
  11. promozione di progetti di mobilità sostenibile a zero emissioni all’interno del Parco nazionale e nelle aree contigue ovvero nei comuni adiacenti;
  12. progetti attuativi degli indirizzi e degli obiettivi individuati nel Piano del Parco.

(1-bis) Per il raggiungimento degli obiettivi e l’attuazione delle misure e attività di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni o accordi anche con altre pubbliche amministrazioni, enti, aziende speciali, società partecipate dalla Provincia, università, istituti di ricerca, associazioni o federazioni. 2)

(2)  Per tutte le iniziative di questo articolo inerenti aspetti di comunicazione si applicano le Linee guida sulla comunicazione approvate dal comitato di coordinamento e di indirizzo.

massimeDelibera 22 febbraio 2022, n. 130 - Direttive per la concessione di contributi per interventi di cura e mantenimento del paesaggio
2)
L’art. 3, comma 1-bis, è stato inserito dall’art. 14, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 4 (“Territorio del parco nazionale” ed iniziative  “Parco Nazionale dello Stelvio”)

(1)  Il Parco nazionale assieme ai comuni altoatesini che fanno parte del territorio del parco nazionale formano il “Territorio Parco nazionale dello Stelvio”. La Provincia autonoma di Bolzano promuove le attività espletate nel territorio del Parco nazionale e i prodotti che corrispondono a un modello di turismo e di sviluppo economico sostenibile del territorio del Parco nazionale dello Stelvio mediante apposite iniziative territoriali.

(2)  Le iniziative territoriali di cui al comma 1 sono finalizzate a:

  1. promuovere il territorio del Parco nazionale e i suoi prodotti, in particolare quelli agricoli e forestali;
  2. salvaguardare le produzioni tipiche e l’artigianato locale nel Parco nazionale;
  3. incentivare e qualificare la produzione di beni e servizi con metodi compatibili con le caratteristiche del territorio del Parco nazionale e con le sue esigenze di conservazione;
  4. promuovere la commercializzazione e il consumo di prodotti che presentino requisiti di qualità quali quelli biologici, tipici e tradizionali locali, contribuendo alla conservazione della biodiversità nel territorio del Parco nazionale;
  5. incentivare l’imprenditoria e l’occupazione locale;
  6. consentire alle consumatrici e ai consumatori un’immediata identificazione dei prodotti e delle attività che sono proprie dell’area del Parco nazionale;
  7. garantire la provenienza del prodotto e servizio attraverso un sistema di tracciabilità che consente di risalire con certezza dal prodotto e servizio al produttore iniziale.

CAPO II
AMMINISTRAZIONE DEL PARCO

Art. 5 (Principi della gestione del Parco nazionale)

(1)  Le funzioni inerenti la gestione del parco, limitatamente alla parte di territorio di competenza provinciale, sono svolte dall’Amministrazione provinciale che le esercita in via principale attraverso l’Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio, i centri visite e i posti di sorveglianza all’interno del Parco nazionale nonché gli Ispettorati forestali territorialmente competenti.

(2)  La Provincia esercita le funzioni di gestione promuovendo:

  1. la più ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati;
  2. il coordinamento con la Provincia autonoma di Trento e con la Regione Lombardia nonché accordi a carattere transfrontaliero;
  3. l’integrazione fra le politiche di conservazione e di sviluppo socio-economico sostenibile.

Art. 6 (Comitato di gestione)

(1)  Allo scopo di coinvolgere la popolazione locale nelle questioni attinenti al territorio del Parco nazionale ricadente in provincia di Bolzano, per la durata della legislatura con delibera della Giunta provinciale è istituito il comitato di gestione quale organo consultivo dell’amministrazione provinciale, che è così composto:

  1. da quattro rappresentanti dei comuni designati dall’assemblea dei sindaci dei comuni il cui territorio ricade, tutto o in parte, entro i confini del parco;
  2. dalla direttrice o dal direttore dell’Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio;
  3. da una o un rappresentante della Ripartizione provinciale foreste;
  4. da una o un rappresentante dell’associazione di agricoltori e agricoltrici più rappresentativa a livello provinciale;
  5. da due rappresentanti dell’associazione ambientalista più rappresentativa a livello provinciale;
  6. da un’esperta o un esperto in scienze naturali;
  7. da una o un rappresentante delle organizzazioni turistiche;
  8. da una o un rappresentante delle amministrazioni separate esistenti nei comuni del Parco.

(2)  Il comitato elegge la/il presidente e la/il vicepresidente tra i propri componenti. Per ciascuna e ciascuno dei componenti titolari previsti dal comma 1 è nominata/o una o un supplente. Alle componenti e ai componenti del comitato non spettano compensi né rimborsi spese.

(3)  Il comitato di gestione:

  1. esprime il parere sul piano, sul regolamento e sulla perimetrazione del Parco nazionale;
  2. esprime un parere sul programma annuale di gestione proposto dall’Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio;
  3. può formulare pareri su temi concernenti la gestione del Parco nazionale e proporre progetti attuativi degli indirizzi e degli obiettivi individuati dal Piano del Parco, predisposti dall’Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio.

(4)  Le funzioni di segreteria sono assicurate dall’Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio.

(5)  Le/I componenti che rimangano assenti, senza giustificato motivo, da più di tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. Spetta al comitato di gestione dichiarare la decadenza di tali componenti, le/i quali vengono sostituite/i con delibera della Giunta provinciale.

CAPO III
PIANO PER IL PARCO NAZIONALE E REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE

Art. 7 (Piano per il Parco nazionale)

(1)  Il piano per il Parco nazionale è redatto dall’amministrazione provinciale nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in un processo partecipativo con i comuni e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. Il piano persegue la tutela dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, nonché storici, culturali, antropologici, sociali, economici sostenibili e tradizionali del Parco. Il Piano per il parco suddivide il territorio del parco in base al diverso grado di protezione in riserve generali, riserve generali orientate, aree di protezione ed aree di promozione economica e sociale e disciplina:

  1. l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
  2. vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del Piano per il Parco;
  3. sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati alle persone disabili e portatrici di handicap;
  4. sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale, agricola, forestale e turistica del parco, centri visite e punti informativi;
  5. indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in genere.

(2)  L’approvazione del Piano per il Parco nazionale per la parte di territorio di competenza provinciale, avviene in conformità alle linee guida e agli indirizzi del Comitato di coordinamento e indirizzo, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e successive modifiche, con il procedimento di cui all’articolo 50 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. La direttrice o il direttore dell’Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio partecipa con diritto di voto alla seduta della commissione provinciale per il territorio e il paesaggio, nella quale viene trattato il Piano per il Parco nazionale o una sua modifica. Alle sedute della commissione partecipa anche, con funzione consultiva, la/il presidente del comitato di gestione. 3)

(3)  Dalla data di prima adozione del Piano per il Parco nazionale o di modifica dello stesso fino alla relativa entrata in vigore, le autorità competenti devono sospendere ogni determinazione sulle domande di interventi quando riconoscano che esse sono in contrasto con le determinazioni del Piano del Parco. La Giunta provinciale approva il Piano previo parere del comitato di gestione e previa assunzione del parere vincolante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Piano per il Parco nazionale è modificato e aggiornato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione.

(4)  Il piano del Parco nazionale ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse nonché di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti. Limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel Parco, il piano del Parco definisce la cornice per i piani comunali per il territorio e il paesaggio. Per gli edifici esistenti, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all’insediamento si applica la disciplina integrativa e di dettaglio dei piani comunali per il territorio e il paesaggio, che nel territorio del Parco nazionale definiscono, delimitano e disciplinano i contenuti di cui all’articolo 47 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. 4)

(5)  Per gli edifici esistenti, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all’insediamento, il piano comunale per il territorio e il paesaggio è predisposto in conformità agli indirizzi stabiliti dal piano del Parco al fine di conseguire gli obiettivi di tutela previsti. A tal fine l’Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio interviene nel procedimento di adozione del piano comunale per il territorio e il paesaggio o delle sue varianti. In sede di approvazione del piano comunale per il territorio e il paesaggio, la Giunta provinciale può apportare le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza con gli indirizzi del piano del Parco. 5)

(6)  In armonia con le finalità ed i principi di cui alle legge 6 dicembre 1991, n. 394, il piano del parco può individuare gli ambiti soggetti alle disposizioni provinciali a carattere generale e settoriale applicabili nel territorio del parco. Fino all'approvazione del Piano o se esso non individua queste disposizioni, si applicano le disposizioni provinciali di settore, in quanto compatibili con gli obiettivi di tutela del parco come definiti nelle linee guida e negli indirizzi del Comitato di coordinamento e indirizzo, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e successive modifiche. 6)

(7)  Il Piano per il parco nazionale è soggetto a revisione periodica con cadenza almeno  decennale. Il Piano per il Parco nazionale resta comunque in vigore fino al suo rinnovo. 7)

3)
L‘art. 7, comma 2, è stato così modificato dall‘art. 14, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
4)
L’art. 7, comma 4, è stato così sostituito dall’art. 14, comma 2, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
5)
L’art. 7, comma 5, è stato così sostituito dall’art. 14, comma 3, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
6)
L’art. 7, comma 6, è stato così modificato dall’art. 14, comma 4, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
7)
L’art. 7, comma 7, è stato così modificato dall’art. 14, comma 5, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 8 (Regolamento del Parco)

(1)  Il regolamento del Parco nazionale è redatto dall’amministrazione provinciale in un processo partecipativo con i comuni e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. Il regolamento valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività sociali ed economiche delle popolazioni residenti sul territorio del parco nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle comunità locali. Il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite o limitate nel territorio del Parco stesso e determina altresì la localizzazione e la graduazione dei divieti. Il regolamento stabilisce altresì le deroghe ai divieti di cui all’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

(2)  L’approvazione del regolamento per la parte di territorio di competenza provinciale avviene in conformità alle linee guida e agli indirizzi del Comitato di coordinamento ed indirizzo, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e successive modifiche, con il procedimento di cui all’articolo 50 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. La direttrice o il direttore dell’Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio partecipa con diritto di voto alla seduta della commissione provinciale per il territorio e il paesaggio, nella quale viene trattato il regolamento o una sua modifica. Alle sedute della commissione partecipa anche, con funzione consultiva, la/il presidente del comitato di gestione. 8)

(3)  Dalla data di prima adozione del regolamento o di modifica dello stesso fino alla relativa entrata in vigore, le autorità competenti devono sospendere ogni determinazione sulle domande di interventi ovvero attività quando riconoscano che esse sono in contrasto con le determinazioni del regolamento stesso. La Giunta provinciale approva il regolamento previo parere del comitato di gestione e previa assunzione del parere vincolante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il regolamento è modificato e aggiornato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione.

8)
L‘art. 14, comma 2, è stato così modificato dall‘art. 14, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 9 (Siti Natura 2000)

(1)  In attuazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli 2009/147/CE (79/409/CEE) all’interno del territorio del Parco sono stati individuati siti Natura 2000. Per detti siti sono stati approvati gli obiettivi di tutela e le misure di conservazione con delibera della Giunta provinciale n. 69 del 24 gennaio 2017, ai sensi dell’articolo 21 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché del decreto del Ministro dell’ambiente 17 ottobre 2007, e rispettive successive modifiche. Tali siti sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 maggio 2017 e soggiaciono alle disposizioni di attuazione delle direttive europee citate.

(2)  Le/I proponenti di progetti, piani territoriali urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli, forestali e faunistici e le loro varianti, che interessano aree della rete Natura 2000 predispongono uno studio di incidenza per individuare gli effetti che gli stessi possono avere su tali aree.

CAPO IV
NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI 9)

Art. 10 (Nulla osta del Parco)

(1)  Le concessioni o autorizzazioni e le segnalazioni o comunicazioni comunque denominate, relative ad interventi, impianti e opere all’interno del Parco, sono sottoposte al preventivo nulla osta ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dell’Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio. Il nulla osta verifica la conformità dell’intervento con le disposizioni del Piano e del regolamento o, in assenza, con la disciplina di tutela vigente. 10)

(2)  Se la normativa provinciale prevede già un procedimento di approvazione per gli interventi, progetti o piani, il nulla osta è rilasciato nell'ambito di tale procedimento. 11)

(3)  Se l’intervento è assoggettato a valutazione d'incidenza, il nulla osta è rilasciato con un unico provvedimento.

(4)  Se il progetto è assoggettato alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), all'autorizzazione unica territoriale (AUT) o ad altre autorizzazioni per le quali la disciplina di settore prevede l'indizione di una conferenza di servizi, il nulla osta è rilasciato nell'ambito delle relative procedure d’autorizzazione. 12)

(5)  In presenza di Piano del Parco e di regolamento del Parco approvati e vigenti, le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi edilizi nelle zone D del Piano sono autorizzati dalla sindaca o dal sindaco, dandone contestuale comunicazione in ogni caso all’Ufficio provinciale per il Parco. 13)

(6)  Avverso il diniego del nulla osta ovvero avverso le prescrizioni in esso contenute la/il richiedente può presentare ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni.

10)
L’art. 10, comma 1, è stato così modificato dall’art. 14, comma 7, della L.P. 23 giugno 2023, n. 12.
11)
L’art. 10, comma 2, è stato prima sostituito dall’art. 14, comma 8, della L.P. 23 giugno 2023, n. 12, e successivamente così modificato dall’art. 9, comma 1, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
12)
Il testo tedesco dell’art. 10, comma 4, è stato così modificato dall’art. 14, comma 9, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
13)
L’art. 10, comma 5, è stato prima sostituito dall’art. 14, comma 10, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12, e successivamente dall’art. 9, comma 2, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.

Art. 11 (Autorizzazioni) 14)

(1)  Il prelievo ai soli fini scientifici di fossili e minerali, di piante a diffusione spontanea, di animali selvatici è disciplinato dal regolamento del Parco e autorizzato dalla direttrice/dal direttore dell’Ufficio provinciale per il Parco nazionale. 15)

14)
Il testo tedesco della rubrica è stata modificata dall’art. 14, comma 11, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
15)
Il testo tedesco dell’art. 11, comma 1, è stato modificato dall’art. 14, comma 12, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
9)
Nel testo tedesco la rubrica è stata modificata dall’art. 14, comma 6, della L.P. 23 giugno 2023, n. 12.

CAPO V
MISURE DI ASSISTENZA ED INDENNIZZI

Art. 12 (Assistenza)     delibera sentenza

(1)  Per i vincoli imposti a norma della presente legge e a norma delle leggi precedenti di individuazione del Parco nazionale non è dovuto alcun indennizzo. La Provincia autonoma di Bolzano può stipulare con i proprietari dei terreni o con chi ha diritto a disporne contratti di diritto privato per remunerare determinate prestazioni, limitazioni oppure altre misure sulla base dell’articolo 27 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e apposite direttive da deliberare da parte della Giunta provinciale.

(2)  L'Amministrazione provinciale favorisce l'educazione al rispetto del paesaggio e dell’ambiente e la divulgazione delle norme di tutela e agevola l'attività di enti e organizzazioni che per compito istituzionale si propongono il raggiungimento di tali finalità mediante contributi o sussidi e mettendo a disposizione appropriati mezzi. L'Amministrazione provinciale può inoltre favorire lo studio, la conservazione e valorizzazione dei beni sottoposti a vincolo ai sensi della presente legge, mediante il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e progettazione a esperte ed esperti, nonché mediante la concessione di contributi o sussidi da erogarsi direttamente ai proprietari, possessori o detentori o affidando il compito agli enti e organizzazioni di cui sopra. Per le stesse categorie di beni, l'Amministrazione provinciale può, inoltre, effettuare direttamente spese per proteggere, conservare, sistemare e risanare l'ambiente naturale e paesaggistico, nonché per disporre la realizzazione di progetti vegetazionali allo scopo di un migliore inserimento paesaggistico di infrastrutture viarie, zone produttive e residenziali e di spazi di verde pubblico. Per lo svolgimento dei compiti e l’esecuzione di lavori e misure nel Parco l’Amministrazione provinciale può provvedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi, compreso l’acquisto di abbigliamento, di equipaggiamento nonché di veicoli, di speciali macchinari e di attrezzature. Per l’esecuzione di lavori il Parco nazionale può richiedere la collaborazione della Ripartizione provinciale Foreste, dell’Agenzia per la protezione civile e dell’Agenzia Demanio provinciale. 16)

(3)  L'Amministrazione può concedere contributi annui, quando lo reputi necessario, per la natura e la durata dell'assistenza di cui al comma 2. Per l'attuazione di tali compiti, nonché per la disciplina dei rapporti patrimoniali, l'Amministrazione può stipulare apposite convenzioni con i proprietari.

(4)  Per la conservazione a lungo termine del territorio tutelato l'Amministrazione provinciale ha facoltà di stipulare contratti d'acquisto o d'affitto a lunga scadenza. Per l’acquisto o affitto di zone vincolate da parte dei comuni, l’Amministrazione provinciale può concedere un contributo fino al 50 per cento dell’importo del contratto d’acquisto o d’affitto.

(5)  Per l'esecuzione di misure o lavori di mantenimento del quadro paesaggistico e dell’ambiente nella zona tutelata l'Amministrazione provinciale può concedere premi incentivi. 17)

massimeDelibera 22 febbraio 2022, n. 130 - Direttive per la concessione di contributi per interventi di cura e mantenimento del paesaggio
massimeDelibera 5 aprile 2016, n. 349 - Criteri per la concessione di agevolazioni dal "fondo del paesaggio" (modificata con delibera n. 481 del 01.06.2021)
massimeDelibera 14 aprile 2015, n. 435 - Direttive per la concessione di contributi per programmi annuali nell’ambito della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio (art. 18 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16, art. 26 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 ed art. 114 della legge provinciale 11.08.1997, n. 13) (modificata con delibera n. 139 del 16.02.2016, delibera n. 853 del 05.10.2021 e delibera n. 24 del 10.01.2023)
16)
Il testo tedesco dell’art. 12, comma 2, è stato modificato dall’art. 14, comma 13, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
17)
L’art. 12, comma 5, è stato così modificato dall’art. 14, comma 14, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 13 (Indennizzi per danni derivanti dalla fauna selvatica)

(1)  La Provincia è tenuta a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica nel Parco, ad eccezione di quelli causati agli alpeggi e al bosco, secondo quanto stabilito dal regolamento del Parco. La Giunta provinciale stabilisce con delibera la misura dell’indennizzo e i criteri e le modalità per la sua determinazione ed erogazione.

CAPO VI
SORVEGLIANZA E SANZIONI

Art. 14 (Sorveglianza)

(1)  Il personale della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio nonché dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, a tal fine incaricato da parte del rispettivo direttore ovvero dalla rispettiva direttrice, il Corpo forestale provinciale e la polizia locale curano l’osservanza della presente legge.

Art. 15 (Sanzioni)

(1)  Fatte salve le sanzioni di cui all’articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e la loro graduazione stabilita nel regolamento del Parco, si applica la disciplina legislativa provinciale.

CAPO VII
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 16 (Modifica del perimetro del Parco)

(1)  La perimetrazione del Parco nazionale, per la parte di competenza provinciale, è modificata osservando la procedura prevista per l'adozione e l'approvazione del Piano del Parco nazionale.

Art. 17 (Norma finanziaria)

(1)  Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge stimati, a decorrere dall’anno 2018, in 1.350.000,00 euro, si provvede:

  1. quanto a 996.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 1, commi 7 e 8, del decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto d’autonomia e dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  2. quanto a 354.000,00 euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

(2)  Le risorse finanziarie del Parco possono essere inoltre integrate da diritti e canoni riguardanti l’utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono alla Provincia o dei quali essa abbia la gestione, ovvero da introiti derivanti da prodotti.

(3)  La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(4)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 18 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

(1)  La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

(2)  Fino all’approvazione del Piano per il Parco nazionale e del regolamento del parco nazionale si applica la disciplina di tutela vigente all’atto della sottoscrizione dell’intesa dell’11 febbraio 2015.

Art. 19 (Abrogazione e modifica di disposizioni)

(1)  È abrogata la legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActiona) Legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8 
ActionActionb) Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 1981, n. 7 —
ActionActiond) Legge provinciale8 maggio 1990, n. 10 
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1992, n. 29 —
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale6 novembre 1998, n. 33
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2012, n. 31
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 19 gennaio 2016, n. 5
ActionActionj) Legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionAMMINISTRAZIONE DEL PARCO
ActionActionPIANO PER IL PARCO NAZIONALE E REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE
ActionActionNULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI
ActionActionMISURE DI ASSISTENZA ED INDENNIZZI
ActionActionSORVEGLIANZA E SANZIONI
ActionActionALTRE DISPOSIZIONI
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
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ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
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