(1) Questa legge dà esecuzione all’intesa raggiunta in data 11 febbraio 2015 fra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto l’attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio nonché all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e successive modifiche, e disciplina nell’ambito della competenza legislativa primaria prevista nello Statuto d’autonomia, per la parte di territorio di competenza provinciale la gestione, l’organizzazione e il funzionamento del Parco nazionale dello Stelvio, di seguito denominato “Parco nazionale”, nonché le procedure di formazione e approvazione del piano e del regolamento del Parco nazionale.
(2) La disciplina prevista si applica in armonia con le finalità e i principi dell’ordinamento statale in materia di aree protette, della disciplina dell’Unione europea relativa alla rete ecologica Natura 2000, della Convenzione per la protezione delle Alpi, dei suoi protocolli e degli altri obblighi di diritto internazionale generale e pattizio.