(1) La stesura del bilancio di previsione e del conto consuntivo delle organizzazioni turistiche avviene sulla base di modelli standardizzati messi a disposizione dalla Provincia.
(2) Le organizzazioni turistiche inviano alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma delle attività e una copia del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario successivo, entro il 31 gennaio l’importo dell’autofinanzia-mento relativo all’anno precedente, ed entro il 30 giugno una copia del conto consuntivo dell’anno finanziario precedente e della relazione sulle attività.
(3) La Provincia può richiedere ulteriore documentazione e, in caso di accertate o presunte irregolarità, può effettuare gli opportuni controlli.