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d) Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 151)2)
Ordinamento delle organizzazioni turistiche

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 26 settembre 2017, n. 39.

Art. 5 (Iscrizione nell’elenco provinciale)

(1)  Nell’elenco provinciale di cui all’articolo 4 sono iscritte, su domanda, le organizzazioni turistiche che rispondono ai seguenti requisiti:

  1. la zona di competenza comprende l’intero territorio di un comune o di più comuni;
  2. l’adesione all’associazione o l’ammissione in qualità di socio nella società cooperativa è aperta a tutti gli interessati al turismo della rispettiva zona di riferimento;
  3. l’associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata oppure la società cooperativa è iscritta nel registro provinciale degli enti cooperativi;
  4. l’organizzazione turistica dispone di una sede centrale e ha la facoltà di istituire uffici di informazione in sedi distaccate;
  5. lo statuto è conforme ai principi stabiliti con regolamento di esecuzione;
  6. lo statuto dell’associazione turistica prevede che, in caso di scioglimento dell’associazione o di cancellazione della stessa dall’elenco provinciale, i beni siano destinati al comune competente o ai comuni competenti per territorio; gli stessi sono devoluti all’eventuale organizzazione turistica subentrante;
  7. lo statuto della società cooperativa prevede i divieti e gli obblighi di cui all’articolo 2514 del codice civile, fra i quali rientra anche l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
  8. lo statuto della società cooperativa prevede altresì che, in caso di scioglimento o di cancellazione della stessa dall’elenco provinciale delle organizzazioni turistiche, il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati siano destinati al comune competente o ai comuni competenti per territorio; gli stessi sono devoluti all’eventuale organizzazione turistica subentrante;
  9. l’associazione ha adottato la denominazione "associazione turistica" e la società cooperativa ha adottato quella di “società cooperativa turistica”, seguita dal nome del comune o della zona in cui opera;
  10. le entrate sono adeguate al raggiungimento degli scopi statutari.

(2)  Per ciascuna zona di competenza può essere iscritta nell’elenco provinciale una sola organizzazione turistica.

(3)  La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l’iscrizione nell’elenco nonché la documentazione da presentarsi all’uopo.

(4)  L’iscrizione nell’elenco o il rigetto della domanda d’iscrizione sono disposti, con provvedimento motivato, dall’assessore/assessora provinciale competente, sentito il comune o i comuni della rispettiva zona di competenza.

(5)  Le variazioni dello statuto vanno comunicate entro 15 giorni alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, che ne verifica la conformità ai principi fissati nel regolamento di esecuzione; le variazioni riguardanti le cariche sociali e gli organi dell’associazione o della società cooperativa vanno comunicate entro il medesimo termine.

(6)  Qualsiasi integrazione alla denominazione di cui al comma 1, lettera i), deve essere autorizzata dalla ripartizione provinciale competente in materia di turismo. Per la comunicazione a fini di marketing possono essere utilizzate anche altre denominazioni. Anche queste devono essere autorizzate dalla predetta ripartizione provinciale.

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