(1) Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono inefficaci; rimangono valide le prime quattro.
(2) Sono nulli, inoltre, tutti i voti di preferenza espressi per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata.
(3) Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, oppure qualora venga indicato solo un numero senza aggiungere un nome che gli si possa associare in modo univoco.
(4) Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso preferenze a fianco di un contrassegno per candidati compresi tutti in tale lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno.
(5) Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti tutti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati preferiti.