(1) La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
(2) Sono nulle le schede:
(3) Sono nulli i voti contenuti in schede:
(4) Le schede indicate ai commi 2 e 3, sono vidimate con la firma del presidente e di almeno due scrutatori e vengono allegate al verbale delle operazioni.
(5) Sono bianche le schede che non esprimono il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati e non contengono altre indicazioni, scritture o segni.