(1) Qualora ricorrano cause di forza maggiore e le operazioni debbano essere sospese, il presidente provvede immediatamente a:
(2) Qualora non si adempia a quanto prescritto da questo articolo il presidente dell’ufficio elettorale centrale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede, gli atti e i documenti, ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze e i responsabili delle medesime.