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h) Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 141)
Disposizioni sull’elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale

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1)
Pubblicata nel supplemento 2 del B.U. 26 settembre 2017, n. 39.

Art. 33  (Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia cautelare)

(1) Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia cautelare, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario, nominati con le modalità stabilite per tali norme.

(2) La costituzione del seggio speciale è effettuata contemporaneamente alla costituzione dell’ufficio elettorale di sezione.

(3) Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso l’ufficio elettorale di sezione, che ne facciano richiesta.

(4) Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

(5) Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta, da allegare alle liste elettorali di sezione.

(6) I compiti del seggio speciale, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in un plico, vengono portate all’ufficio elettorale di sezione per essere immesse immediatamente nell’urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella lista aggiunta di cui al comma 5.

(7) Alla sostituzione del presidente e dei componenti del seggio eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente o dei componenti dei seggi normali.

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