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h) Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 141)
Disposizioni sull’elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale

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1)
Pubblicata nel supplemento 2 del B.U. 26 settembre 2017, n. 39.

Art. 31 (Degenti in ospedali  e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale)

(1) I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia di Bolzano dove è sito l’ospedale, la casa di cura o l’istituto di detenzione, e siano in possesso del requisito della residenza per l’esercizio del diritto elettorale attivo nel collegio provinciale.

(2) A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale, deve recare in calce l’attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell’istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell’elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura rispettivamente del direttore dell’istituto di detenzione.

(3) Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede a:

  1. includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel giorno precedente le elezioni, al presidente di ciascuna sezione il quale, all’atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale di sezione;
  2. rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

(4) Qualora la dichiarazione di cui al comma 2 pervenga al sindaco del comune oltre il terzo giorno, il sindaco comunica tramite PEC al presidente dell’ufficio elettorale della sezione del luogo di cura o di detenzione il nominativo dei richiedenti degenti o detenuti per l’iscrizione nella lista degli elettori della sezione corrispondente e rilascia, sempre tramite PEC, ai richiedenti degenti o detenuti l’attestazione dell’inclusione negli elenchi della sezione del luogo di cura o di detenzione.

(5) Gli elettori di cui al presente articolo possono votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell’attestazione di cui alla lettera b) del comma 3 o di cui al comma 4 che, a cura del presidente del seggio o del seggio speciale, è ritirata e allegata al registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti.

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