(1) Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 un ufficio elettorale di sezione.
(2) Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all’atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono altresì essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell’istituto, che ne facciano domanda.
(3) Per la raccolta del voto dei ricoverati, che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, si applicano le disposizioni di cui all’Art. 33.