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h) Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 141)
Disposizioni sull’elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale

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1)
Pubblicata nel supplemento 2 del B.U. 26 settembre 2017, n. 39.

Art. 8 (Cause di ineleggibilità alla carica  di consigliere provinciale)

(1) Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo comportano l’annullamento della proclamazione di cui all’articolo 58 e la dichiarazione di decadenza dal mandato della persona interessata.

(2) Non sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale:

  1. i membri del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, e i commissari del Governo per le province di Bolzano e Trento, i questori di Bolzano e di Trento e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio delle province di Bolzano e di Trento;
  2. i sindaci dei comuni della provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
  3. i magistrati addetti alla giustizia ordinaria, amministrativa e contabile nonché i giudici di pace, che hanno giurisdizione nei territori delle province di Bolzano e di Trento;
  4. gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato, che hanno il comando territoriale nelle province di Bolzano e Trento;
  5. gli ecclesiastici e i ministri di culto, che nel territorio delle province di Bolzano e Trento hanno giurisdizione ecclesiastica e cura di anime nonché coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
  6. il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, che rinvia al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  7. il difensore civico;
  8. i dipendenti della Regione o della Provincia di Bolzano che rivestono qualifiche dirigenziali o che – comunque – siano preposti a servizi od uffici delle amministrazioni stesse nonché il segretario generale e il direttore generale del comune di Bolzano;
  9. coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione o delle Province di Bolzano o di Trento oppure di istituti, agenzie o aziende da esse dipendenti o vigilati, sono stati dichiarati responsabili verso l’ente, istituto, agenzia o azienda con sentenza passata in giudicato e non hanno ancora estinto il debito;
  10. coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o le Province di Bolzano o di Trento;
  11. il garante per l’infanzia e l’adolescenza;
  12. il presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni.

(3) La causa di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera b), non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l’ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

(4) Le cause di ineleggibilità di cui al comma 2, lettere a), c), d), e), h), k) ed l) non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate, revoca dell’incarico, trasferimento o richiesta di collocamento in aspettativa intervenuti non oltre l’ultimo giorno fissato per la presentazione della candidatura. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera f) e g), non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni entro il termine previsto dalle rispettive leggi.

(5) L’aspettativa è richiesta per il periodo intercorrente fra la data di accettazione della candidatura e la data delle elezioni ed è disciplinata dall’ordinamento dell’ente dal quale l’interessato dipende.

(6) La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni o collocamento in aspettativa dell’interessato entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta. Ove l’amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dall’effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto, ai fini della presente legge, dal quinto giorno successivo alla presentazione.

(7) Per cessazione dalle funzioni s’intende l’effettiva astensione da ogni atto inerente l’ufficio rivestito.

(8) Non costituiscono cause di ineleggibilità gli incarichi e le funzioni esercitati dal presidente della Provincia, dai consiglieri provinciali e dai componenti della Giunta provinciale o regionale in virtù di una norma di legge, di statuto o di regolamento, in espletamento del mandato elettivo.

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