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h) Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 141)
Disposizioni sull’elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale

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1)
Pubblicata nel supplemento 2 del B.U. 26 settembre 2017, n. 39.

Art. 9 (Cause di incompatibilità con la carica  di consigliere provinciale)

(1) La sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal presente articolo, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad esso, comporta la dichiarazione di decadenza dal mandato della persona interessata qualora non siano rimosse ai sensi del comma 4.

(2) Non sono compatibili con la carica di consigliere provinciale le seguenti cariche e funzioni:

  1. di Capo dello Stato, di membro del Parlamento europeo o della Commissione europea, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, di altro Consiglio provinciale o regionale o altra Giunta regionale o provinciale;
  2. di magistrato addetto alla giustizia ordinaria, amministrativa e contabile, di giudice di pace nonché di giudice della Corte Costituzionale e di componente del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e del Consiglio di presidenza della Corte dei conti;
  3. di sindaco, di assessore o di consigliere di un comune delle Province di Bolzano e di Trento;
  4. di presidente, di assessore o di consigliere di un ente territoriale del territorio delle Province di Bolzano e di Trento;
  5. di dipendente di un ente pubblico;
  6. di presidente, di componente del consiglio di amministrazione, di rappresentante legale o di dipendente di un ente strumentale della Regione o delle Province di Bolzano e di Trento;
  7. di presidente, di componente del consiglio di amministrazione, di rappresentante legale, di direttore o di colui che ricopre una funzione di responsabilità equivalente alle funzioni citate comunque denominata, di:
    1. una società con capitale maggioritario della Regione o delle Province di Bolzano e di Trento;
    2. un ente, istituto, agenzia, associazione o società sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o delle Province di Bolzano e di Trento;
    3. un ente, istituto, agenzia o società a cui la Regione o le Province di Bolzano e di Trento corrispondano sussidi, sovvenzioni o contributi per il finanziamento prevalente per l’amministrazione o la gestione ordinaria;
    4. un istituto bancario che svolga per conto della Regione o delle Province di Bolzano e di Trento il servizio di tesoriera;
    5. un ente, istituto, agenzia, società o un’impresa che gestisce un pubblico servizio per conto della Regione o delle Province di Bolzano o di Trento o che gestisce ed eroga nell’interesse della Regione o delle Province servizi, somministrazioni o appalti;
    6. un’organizzazione sindacale o datoriale a livello provinciale;
  8. di consulente legale, amministrativo e tecnico che presti opera in modo continuativo in favore degli enti, istituti, agenzie, associazioni e società di cui alla lettera g) o in favore della Provincia di Bolzano e di Trento o della Regione;
  9. di componente del Comitato provinciale per le comunicazioni;
  10. di componente del Consiglio dei Comuni;
  11. di componente del consiglio camerale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano e di Trento;
  12. di colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione o con le Province di Bolzano e di Trento. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle azioni compiute dai consiglieri nell’esercizio del loro mandato. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.

(3) Non è infine compatibile con la carica di consigliere provinciale una condizione di ineleggibilità prevista dalla presente legge, in cui l’interessato viene a trovarsi nel corso del proprio mandato.

(4) I consiglieri provinciali per i quali esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dalla presente legge decadono dal mandato, qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile o non abbiano presentato richiesta di collocamento in aspettativa, cessando dall’esercizio delle funzioni, prima della convalida della elezione a consigliere o entro il termine e con le modalità indicate dal regolamento interno del Consiglio provinciale che disciplina la procedura per la convalida degli eletti.

(5) La cessazione delle funzioni importa l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito.

(6) Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni esercitati dal presidente della Provincia, dai consiglieri provinciali e dai componenti della Giunta provinciale o regionale in virtù di una norma di legge, di statuto o di regolamento, in espletamento del mandato elettivo.

(7) Le cause di incompatibilità elencate al comma 2 non trovano applicazione qualora si tratti di enti, istituti, agenzie, associazioni o società oppure di cooperative o consorzi di cooperative iscritti nei pubblici registri, aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di culto, di protezione civile, volontaria ricreative e sportive.

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