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z') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 121)
Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019

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1)
Pubblicata nel numero straordinario  3 al B.U. 9 agosto 2017, n.  32.

Art. 2 (Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)

(1) La lettera h) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituita:

“h) l’assunzione di personale a tempo determinato e i relativi limiti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, fatto salvo quanto disposto al comma 4, fino e non oltre la data del 31 dicembre 2018 gli incarichi del personale a tempo determinato possono essere eccezionalmente prorogati oltre il periodo di 36 mesi, qualora ciò fosse necessario per garantire la prosecuzione dei servizi istituzionali;”

(2) Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente articolo:

“Art. 11/bis (Assunzione a tempo indeterminato di personale della scuola dell’infanzia)

1. Il personale pedagogico della scuola dell’infanzia risultato idoneo ad una procedura concorsuale, le cui modalità sono determinate dalla Giunta provinciale, può essere assunto a tempo indeterminato presso la Provincia, tenuto conto della maggiore anzianità di servizio e della dotazione organica del rispettivo profilo professionale. La Giunta provinciale può determinare modalità semplificate per il personale in possesso della laurea quadriennale in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia, oppure della laurea magistrale quinquennale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, aventi valore di esame di Stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia ai sensi della vigente normativa nazionale.

2. Per il personale del profilo professionale “insegnante di scuola dell’infanzia” in possesso della laurea quadriennale in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia, iscritto nella rispettiva graduatoria per l’anno scolastico 2017/2018, si applicano, in analogia al personale docente delle scuole primarie a carattere statale e fino ad esaurimento, le modalità previste prima dell’entrata in vigore della presente legge provinciale per l’assunzione diretta con idoneità mediante graduatoria.”

(3) Dopo l’articolo 11/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente articolo:

“Art. 11/ter (Disposizioni per il personale di lingua ladina nell’ambito scolastico)

1. Per l’inserimento nelle graduatorie concernenti i seguenti profili professionali delle scuole dell’infanzia, scuole provinciali della formazione professionale e scuole provinciali di musica nelle località ladine è richiesto, oltre ai requisiti specifici, anche il superamento dell’esame sulla conoscenza della lingua tedesca e italiana ai sensi del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e dell’esame sulla conoscenza della lingua ladina effettuato presso l’Intendenza scolastica ladina ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche:

  1. personale direttivo delle scuole e delle scuole dell’infanzia;
  2. personale ispettivo;
  3. personale pedagogico;
  4. personale docente ed equiparato;
  5. personale educativo;
  6. collaboratori e collaboratrici per l’integrazione.

2. Il comma 1 si applica per l’inserimento nelle graduatorie valide a partire dall’anno scolastico 2018/2019. Il comma 1 si applica anche nel caso in cui il menzionato personale provinciale presti servizio presso le scuole a carattere statale. Coloro che sono inseriti nella graduatoria in base a provvedimenti precedenti rimangono inseriti nelle graduatorie successive fino alla scadenza della relativa domanda.

3. Per l’attribuzione dell’indennità per l’uso della lingua ladina, prevista dalle disposizioni contrattuali collettive vigenti, il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti attestati:

  1. superamento dell’esame sulla conoscenza della lingua tedesca e italiana ai sensi del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e
  2. superamento dell’esame sulla conoscenza della lingua ladina effettuato presso l’Intendenza scolastica ladina ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, oppure superamento dell’esame sulla conoscenza della lingua ladina ai sensi del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

4. Il comma 3 si applica anche per l’attribuzione dell’indennità di trilinguismo, prevista dalle disposizioni contrattuali collettive vigenti, al personale docente, dirigente ed ispettivo delle scuole a carattere statale.

5. Il contenuto dell’esame sulla conoscenza della lingua ladina effettuato presso l’Intendenza scolastica ladina ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è stabilito dall’Intendente scolastico/scolastica per la scuola delle località ladine. Tale esame è equiparato all’esame sulla conoscenza della lingua ladina ai sensi del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, previsto per il livello del titolo di laurea, ove non diversamente indicato nel relativo certificato. Ciò vale anche per gli esami sostenuti prima dell’entrata in vigore del presente articolo.

6. Nei casi in cui il presente articolo preveda l’esame sulla conoscenza della lingua tedesca, italiana o ladina ai sensi del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, il relativo attestato deve riferirsi al livello previsto per l’accesso al corrispondente profilo professionale.”

(4) Dopo l’articolo 44 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, sotto il Capo VIII è inserito il seguente articolo:

“Art. 44/bis (Dotazione organica complessiva della Provincia)

1. Con effetto dal 1° settembre 2017 la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia è aumentata di dieci posti per il profilo professionale “collaboratori e collaboratrici per l’integrazione”.

2. Per effetto dell’aumento ai sensi del comma 1, la dotazione organica complessiva della Provincia di cui all’articolo 8, comma 1, della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27, è nuovamente definita al 1° settembre 2017 nella misura di 18.530 posti.”

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