(1) Dopo l’articolo 3 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 4 (Recupero dei costi dalle utenze di acqua pubblica)
1. I ricavi dai canoni di cui all’articolo 1 della presente legge e dalle tariffazioni dell’acqua di cui all’articolo 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, vengono utilizzati per il monitoraggio e il ripristino dei corpi idrici e per incentivare un’utilizzazione sostenibile e rispettosa dell’ambiente, ottimizzando in particolare gli impianti di utilizzazione delle acque pubbliche e adeguandoli ai mutamenti climatici del bilancio idrico.”