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z') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 121)
Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019

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1)
Pubblicata nel numero straordinario  3 al B.U. 9 agosto 2017, n.  32.

Art. 10 (Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito: “La Commissione conciliativa è un organismo indipendente e imparziale, non connotato dall’obbligatorietà e vincolatività delle proposte.”

(2) La rubrica dell’articolo 4/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita: “Garanzia della qualità dell’assistenza territoriale tramite medici convenzionati”.

(3) Dopo il comma 6 dell’articolo 4/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 7, 8 e 9:

“7. In caso di necessità ed urgenza, espletate tutte le procedure previste dall’accordo collettivo nazionale che regolamentano il massimale di scelte e le sue limitazioni, l’Azienda Sanitaria può adottare misure straordinarie quale l’aumento del massimale di scelte per il singolo medico, la sospensione temporanea dell’autolimitazione nonché ogni altra misura prevista dai contratti collettivi di riferimento, per garantire l’assistenza medica primaria della popolazione nei singoli ambiti territoriali.

8. L’Azienda Sanitaria concede ai medici ai quali, a causa della mancanza di medici di medicina generale, viene assegnato un numero di scelte superiore al massimale previsto, per garantire l’assistenza medica in quell’ambito territoriale fino all’insediamento di un nuovo medico, un compenso una tantum, il cui ammontare è determinato dalla Giunta provinciale.

9. Viste la particolare situazione linguistica della provincia di Bolzano e la mancanza di pediatri nelle strutture ospedaliere, si corrisponde ai pediatri di libera scelta, per l’impegno ad assumere obblighi assistenziali ulteriori, un compenso una tantum, il cui ammontare è determinato dalla Giunta provinciale.”

(4) Dopo l’articolo 4/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 4/septies (Promozione dell’assistenza territoriale)

1. Per favorire l’insediamento di medici di medicina generale convenzionati, soprattutto nelle aggregazioni funzionali territoriali e nelle medicine di gruppo, i comuni o altri enti pubblici mettono a disposizione dei medici, a titolo gratuito, dei locali da adibire ad ambulatorio principale.

2. La Provincia autonoma di Bolzano agevola i medici di medicina generale e i medici pediatri di libera scelta, concedendo loro un importo forfettario per il costo dei locali in affitto o di proprietà utilizzati come ambulatorio principale, soprattutto nelle aggregazioni funzionali territoriali e nelle medicine di gruppo. La Giunta provinciale stabilisce l’entità dell’importo forfettario corrisposto dall’Azienda Sanitaria dal 1° gennaio 2017 per l’ambulatorio principale, nonché le disposizioni attuative in materia.

3. Il contributo previsto al comma 2 viene concesso solo nel caso in cui non vengano messi a disposizione a titolo gratuito, dal comune o da un altro ente pubblico presente sul territorio, locali idonei da adibire ad ambulatorio principale.

4. Al fine di agevolare il servizio dei medici di medicina generale convenzionati e dei pediatri di libera scelta in località decentrate, i comuni o altri enti pubblici possono mettere a disposizione dei medici dei locali in cui questi ultimi, rispettando un orario minimo stabilito con il comune, possano offrire alla popolazione il loro servizio sul territorio.

5. L’Azienda Sanitaria può mettere a disposizione dei medici di medicina generale convenzionati e dei pediatri di libera scelta operanti all’interno di un’aggregazione funzionale territoriale e che assistono i loro pazienti nell’ambito dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali alcune attrezzature mediche e personale sanitario non medico. In alternativa l’Azienda Sanitaria può sostenere una parte del costo di acquisto o dei costi per il leasing delle attrezzature, oppure una parte dei costi derivanti dall’assunzione di personale sanitario non medico, già in servizio presso il medico interessato al 1° gennaio 2017. La qualità dell’assistenza territoriale viene promossa anzitutto tramite incentivi per le aggregazioni funzionali territoriali, le medicine di gruppo, nonché per l’assunzione di personale di studio. La Giunta provinciale emana le disposizioni attuative per tali agevolazioni, che vengono liquidate dall’Azienda Sanitaria.

6. La Provincia incentiva l’insediamento di medici di medicina generale convenzionati per la prima volta con l’Azienda Sanitaria con agevolazioni a sostegno dell’inizio attività, determinate dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale emana disposizioni attuative per questa tipologia di agevolazioni, che viene liquidata dall’Azienda Sanitaria.”

(5) Dopo l’articolo 40/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 40/ter (Interventi assistiti con gli animali (IAA))

1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la diffusione degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee vigenti in materia.

2. Gli standard operativi per la corretta e uniforme applicazione degli Interventi Assistiti con gli Animali sul territorio provinciale, i compiti e le responsabilità delle figure professionali e degli operatori coinvolti, nonché l’istituzione di appositi organismi tecnici a supporto delle relative attività sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. L’assessore provinciale alla salute rilascia le autorizzazioni e i nulla osta previsti dalle disposizioni in materia di Interventi Assistiti con gli Animali.

4. I Servizi di Igiene e sanità pubblica e il Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige esercitano funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo, nell’ambito delle rispettive competenze.”

(6) Nel testo italiano del comma 6 dell’articolo 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, la parola “affine” è sostituita dalla parola “equipollente”.

(7) Nell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, dopo le parole “regolamento di esecuzione” sono inserite le seguenti parole “, in conformità alla vigente disciplina di settore”.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionb) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionc) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionActionf) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionc') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionActiond') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionActione') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
ActionActionf') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
ActionActionh') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
ActionActioni') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
ActionActionj') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
ActionActionk') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
ActionActionl') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
ActionActionm') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
ActionActionn') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
ActionActiono') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
ActionActionp') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
ActionActionq') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
ActionActionr') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
ActionActions') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
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ActionActionu') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
ActionActionv') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
ActionActionw') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
ActionActionx') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
ActionActiony') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
ActionActionz') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
ActionActionArt. 1 (Modifiche della , “Per la disciplina dell’educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”)
ActionActionArt. 2 (Modifiche della , “Ordinamento del personale della Provincia”)
ActionActionArt. 3 (Assistenza sanitaria integrativa)
ActionActionArt. 4 (Modifiche della , “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”)
ActionActionArt. 5 (Modifiche della , “Diritto allo studio universitario”)
ActionActionArt. 6 (Modifiche della , “Provvedimenti di attuazione del , in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica”)
ActionActionArt. 7 (Modifiche della , “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”)
ActionActionArt. 8 (Modifica della , “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”)
ActionActionArt. 9 (Modifiche della , “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)
ActionActionArt. 10 (Modifiche della , “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 11 (Modifica della , “Interventi provinciali per lo sviluppo dell’economia cooperativa”)
ActionActionArt. 12 (Modifiche della , “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della , “Asili nido”)
ActionActionArt. 14 (Modifiche della , “Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia di Bolzano e per favorire l’intermodalità”)
ActionActionArt. 15 (Modifiche della , “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)
ActionActionArt. 16 (Modifica della , “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)
ActionActionArt. 17 (Modifiche della , “Ordinamento della formazione professionale”)
ActionActionArt. 18 (Modifica della , “Nuovo ordinamento del commercio“)
ActionActionArt. 19 (Modifica della , “Disciplina del settore fieristico“)
ActionActionArt. 20 (Modifica della , “Riordinamento delle organizzazioni turistiche”)
ActionActionArt. 21 (Modifiche della , “Autonomia delle scuole”)
ActionActionArt. 22 ((Messa a disposizione della quota provinciale per i programmi dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE))
ActionActionArt. 23 (Modifica della , “Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura”)
ActionActionArt. 24 (Modifica della , “Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 25 (Modifiche della , “Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica”)
ActionActionArt. 26 (Modifica della , “Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano”)
ActionActionArt. 27 (Modifica della , “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
ActionActionArt. 28 (Modifica della , “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 29 (Modifiche della , “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano” e della , “Istituzione degli uffici scolastici provinciali”)
ActionActionArt. 30 (Modifiche della , “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 31 (Estinzione anticipata di debiti )
ActionActionArt. 32 (Modifica della , “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)”
ActionActionArt. 33 (Modifica della ,“Modifiche di leggi provinciali in  materia di edilizia abitativa agevolata”)
ActionActionArt. 34 (Modifica della , “Interventi in materia di dipendenze”)
ActionActionArt. 35 (Modifica della , “Norme in materia di esercizi pubblici”)
ActionActionArt. 36 ((Abrogazioni) (1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:)
ActionActionArt. 37 ((Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 38 (Entrata in vigore)
ActionActiona'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
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