(1) Il comma 1 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Alle persone che hanno un familiare con disabilità permanente è concesso un contributo per l’adattamento dei veicoli. Per “familiare” ai sensi del presente articolo si intende un componente del nucleo familiare di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche. Non sono considerate conviventi le persone disabili ospitate presso strutture residenziali in modo continuato.”
(2) Dopo il comma 6 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 7:
“7. La Giunta può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative alla prestazione di cui al presente articolo.”