(1) Il comma 5 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi ed erogata dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa.”
(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 6:
“6. La prestazione è ripetibile a seguito di nuova domanda.”