(1) L’articolo 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“Articolo 32 (Continuità della vita familiare e domestica e autonomia abitativa)
1. Alle persone singole o alle famiglie è concessa una prestazione economica mensile per la continuità della vita familiare e domestica, con le seguenti finalità:
- promozione dell’autonomia abitativa;
- sostegno nella gestione domestica per nuclei familiari con minori o per persone non autosufficienti, anche al fine di evitare l’accoglienza in servizi residenziali.
2. Hanno diritto alla prestazione le persone e le famiglie:
- che non sono in grado gestire in modo autonomo la vita familiare e domestica;
- per le quali l’intervento dell’assistenza domiciliare del distretto sociale o di altro servizio con analoghe finalità non è risolutivo del bisogno;
- che non sono beneficiarie dell’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, o dell’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche.
3. Le condizioni di cui al comma 2 devono concorrere contestualmente.
4. Per la finalità di cui al comma 1, lettera a), oltre alle condizioni di cui al comma 2 devono concorrere contestualmente le seguenti ulteriori condizioni:
- la persona o la famiglia è seguita dai servizi sociali, all’interno di un progetto di autonomia abitativa, con la prestazione dell’accompagnamento socio-pedagogico abitativo;
- la persona o la famiglia vive in un alloggio singolo o collettivo al di fuori del nucleo familiare d’origine;
- una persona estranea al nucleo familiare si occupa di assicurare continuità nella gestione della vita familiare e domestica, prestando eventualmente aiuto diretto nell’ambito di un regolare rapporto di lavoro.
5. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), oltre alle condizioni di cui al comma 2 devono concorrere contestualmente le seguenti ulteriori condizioni:
- i figli e i genitori non conviventi non sono in grado di prestare sufficiente aiuto;
- una persona estranea al nucleo familiare si occupa di assicurare continuità nella gestione della vita familiare e domestica, prestando eventualmente aiuto diretto. In caso di situazioni personali o familiari di particolare gravità, si può prescindere dal requisito che la persona che presta aiuto sia estranea al nucleo familiare.
6. La concessione della prestazione è subordinata al parere dell'operatore che segue l'utente e il suo nucleo familiare, nonché, per le finalità di cui al comma 1, lettera a), dell’operatore del distretto sociale che segue il progetto di autonomia abitativa. La concessione della prestazione avviene con decisione del comitato tecnico di cui all’articolo 8.
7. Per la concessione della prestazione con la finalità di cui al comma 1, lettera a), il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 2,2. La prestazione è concessa nella misura massima del 2,5 per cento della quota base per ogni ora, con un tetto massimo di 25 ore mensili. La prestazione è erogata al 100 per cento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare, fino ad azzerarsi, per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 2,2.
8. Per la concessione della prestazione con le finalità di cui al comma 1, lettera b), il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 4,5. La prestazione è concessa nella misura massima del 2,5 per cento della quota base per ogni ora, con un tetto massimo di 100 ore mensili. La prestazione è erogata al 100 per cento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare, fino ad azzerarsi, per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4,5.
9. La prestazione è concessa per un massimo di dodici mesi ed erogata mensilmente dietro presentazione della documentazione della spesa sostenuta per l’assistenza.
10. La prestazione è ripetibile a seguito di nuova domanda.”