(1) L’ultima frase del comma 8 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituita:
“Per le forme di accompagnamento e trasporto alternative, la proposta dell’operatore è sottoposta alla decisione del comitato tecnico di cui all’articolo 8.”
(2) Dopo il comma 14 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è aggiunto il seguente comma 15:
“15. La Giunta provinciale può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative alla prestazione di cui al presente articolo.”