(1) A far data dal 1° giugno 2018 l’indennità di dirigenza disciplinata dall’articolo 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dai contratti collettivi intercompartimentali, di comparto e decentrati è trasformata in indennità di posizione, composta da una parte fissa ed una parte variabile. L’ammontare dell’indennità di posizione, di cui la parte fissa è pari al 40 per cento del valore complessivo dell’indennità stessa, è determinato dai contratti collettivi nel rispetto dei limiti e dei vincoli di cui alla legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, tenuto conto delle dimensioni della struttura dirigenziale, della sua collocazione all’interno dell’organizzazione dell’amministrazione, nonché delle responsabilità, della complessità e del grado di difficoltà dei compiti dirigenziali da svolgere nella posizione ricoperta. 2)
(2) In ogni caso il trattamento economico complessivo di un/una dirigente non può superare il limite massimo retributivo annuo di 240.000,00 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del/della dipendente.
[(3) Sono fatti salvi gli effetti giuridici già prodotti e gli effetti economici già maturati, sino al 1° giugno 2018, a seguito dei meccanismi di trasformazione graduale dell’indennità di dirigenza in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo, in applicazione dell’articolo 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dei contratti collettivi. L’indennità di dirigenza già maturata ai sensi del presente comma non è cumulabile con l’indennità di posizione di cui al comma 1.] 3) 4) 5)