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e) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 91)
Disciplina dell’indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 2 del B.U. 18 luglio 2017, n. 29.

Art. 1 (Indennità di dirigenza)   delibera sentenza

(1) A far data dal 1° giugno 2018 l’indennità di dirigenza disciplinata dall’articolo 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dai contratti collettivi intercompartimentali, di comparto e decentrati è trasformata in indennità di posizione, composta da una parte fissa ed una parte variabile. L’ammontare dell’indennità di posizione, di cui la parte fissa è pari al 40 per cento del valore complessivo dell’indennità stessa, è determinato dai contratti collettivi nel rispetto dei limiti e dei vincoli di cui alla legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, tenuto conto delle dimensioni della struttura dirigenziale, della sua collocazione all’interno dell’organizzazione dell’amministrazione, nonché delle responsabilità, della complessità e del grado di difficoltà dei compiti dirigenziali da svolgere nella posizione ricoperta.  2)

(2)  In ogni caso il trattamento economico complessivo di un/una dirigente non può superare il limite massimo retributivo annuo di 240.000,00 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del/della dipendente.

[(3)  Sono fatti salvi gli effetti giuridici già prodotti e gli effetti economici già maturati, sino al 1° giugno  2018, a seguito dei meccanismi di trasformazione graduale dell’indennità di dirigenza in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo, in applicazione dell’articolo 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dei contratti collettivi. L’indennità di dirigenza già maturata ai sensi del presente comma non è cumulabile con l’indennità di posizione di cui al comma 1.] 3) 4) 5)

massimeCorte costituzionale - sentenza 7 maggio 2019, n. 138 - Indennità di dirigenza – indennità di coordinamento e indennità per dirigenti sostituti – trasformazione graduale dell’indennità in assegno personale pensionabile – ordinamento civile – previdenza sociale – competenza esclusiva del legislatore statale – illegittimità costituzionale
2)
L'art. 1, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 9 febbraio 2018, n. 1, successivamente sostituito dal Contratto collettivo 19 giugno 2018, ed infine così modificato dall'art. 55, comma 1, lettera d), della L.P. 21 luglio 2022, n. 6.
3)
Vedi anche l'art. 1, comma 1, della L.P. 9 febbraio 2018, n. 1.
4)
L'art. 1, comma 1, è stato così modificato dall'art, 3, comma 1, della L.P. 9 febbraio 2018, n. 1.
5)
La Corte Costituzionale con sentenza del  7 maggio 2019 (6 giugno 2019), n. 138 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, dell’art. 2 e dell’art. 17, comma 2 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9 e dell’art. 1 della legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1.
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