(1) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) le attività di prestazione di servizi nei limiti di cui al comma 3;”
(2) Alla fine del comma 3 dell’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Nelle zone per insediamenti produttivi può essere destinato ad attività di prestazione di servizi complessivamente il 25 per cento della cubatura ammissibile della zona, rispettivamente il 40 per cento nei comuni con più di 30.000 abitanti. Il piano di attuazione può prevedere una percentuale inferiore o una concentrazione della quota disponibile per la zona su singoli lotti.”
(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“3. I commi 1 e 2 sono applicati, in deroga alle vigenti disposizioni transitorie di cui al comma 5 dell’articolo 23 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, per insediamenti per i quali non sussiste alcuna determinazione formale da parte dell’ente competente.”