(1) Dopo il comma 1/bis dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/ter Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2017 in 12.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per interventi eseguiti o da eseguirsi negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.”