(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 1, pari a 1.155.866,88 euro per l’anno 2017 e a 2.424,16 euro per l’anno 2018, si provvede:
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 2, pari a 12.000.000,00 euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019.
(3) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.