(1) La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune.
(2) Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui all’articolo 2399, comma 1, del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale.
(3) L’incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai componenti dell’organo di controllo, dal segretario/dalla segretaria e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere nominato l’organo di revisione.
(4) I componenti degli organi di revisione contabile di un ente locale non possono assumere incarichi o consulenze presso tale ente o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.