(1) Relativamente alla nomina, ai requisiti e alle incompatibilità dei revisori dei conti, l’assemblea del consorzio di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 3/L, applica le disposizioni del presente titolo, tenuto conto, per quanto riguarda il numero dei componenti dell’organo di revisione contabile, delle disposizioni contenute nello statuto.
(2) Il comma 1 si applica alle aziende speciali e alle istituzioni, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche.