(1) Il compenso massimo attribuibile ai componenti del collegio dei revisori dei conti o al revisore unico/alla revisora unica è quello previsto dalla relativa normativa regionale.
(2) Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale.