1. Per accedere al contributo devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:
a) vincolo di tutela storico-artistica del bene culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e successive modifiche, e dell’articolo 5/bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche;
b) autorizzazione da parte dell’Ufficio provinciale Beni archeologici agli interventi edili di musealizzazione o di ottimizzazione della struttura museale;
c) stipula di una convenzione di musealizzazione tra la Provincia autonoma di Bolzano ed il committente privato, attraverso la quale è garantita e disciplinata la fruizione pubblica della struttura museale; la convenzione deve essere approvata dalla Giunta provinciale; la convenzione funge anche da base per la definizione del calcolo del contributo;
d) i privati devono assumersi in toto le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture museali, nonché le spese di gestione delle stesse.
2. Gli interventi possono essere realizzati dopo il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, lettera b).