1. Il contributo viene concesso con decreto della Direttrice/del Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali.
2. La liquidazione avviene su presentazione di apposita domanda, provvista di marca da bollo, corredata delle fatture originali quietanzate relative agli interventi edili di musealizzazione, previa verifica della congruità dei costi e della regolare esecuzione dei lavori.
3. La verifica della congruità dei costi degli interventi edili e della loro regolare esecuzione viene effettuata dalla Ripartizione provinciale Edilizia e servizio tecnico.
4. La verifica della corretta esecuzione degli interventi ai fini della tutela dei beni archeologici viene effettuata dall’Ufficio provinciale Beni archeologici.
5. Il contributo concesso può essere decurtato nei seguenti casi:
a) nel caso in cui la qualità dei lavori eseguiti o dei materiali impiegati sia inferiore a quanto prescritto;
b) nel caso in cui i costi per i singoli lavori siano troppo elevati;
c) nel caso in cui non siano state rispettate del tutto le prescrizioni in materia di tutela dei beni culturali.